Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la nomina di un commissario ad acta al fine di ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. II, n. -OMISSIS-del 2022 e n. -OMISSIS- del 2025.

Giustizia amministrativa202402615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corresponsione integrale delle somme dovute in esecuzione delle sentenze risarcitorie del TAR Campania n. 868 del 2016 e del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2022 e n. -OMISSIS- del 2025; istanza di nomina di un commissario ad acta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una degli eredi, in proprio e quale erede della madre, ha chiesto il 12 gennaio 2026 la nomina di un commissario ad acta, sostenendo che il Ministero della difesa non avesse integralmente eseguito le sentenze che avevano riconosciuto agli eredi del militare, deceduto per una patologia riconducibile al servizio, complessivi euro 1.287.200,00 oltre interessi legali: euro 487.200,00 per danno iure hereditatis e euro 800.000,00 per danno iure proprio. L’istante quantificava il residuo in euro 363.056,09 iure proprio e in euro 125.902,34 iure hereditatis. A seguito dei chiarimenti istruttori, la relazione dell’Ispettorato generale della sanità indicava somme complessivamente percepite dagli eredi per euro 1.301.715,67, tra equo indennizzo, speciale elargizione e assegni vitalizi, oltre a ratei ancora da corrispondere. Con memoria e perizia contabile l’istante non contestava l’esattezza degli importi riportati dall’Amministrazione, ma contestava il defalco cumulativo delle provvidenze indennitarie dalle somme risarcitorie, sostenendo che le poste iure proprio e iure hereditatis non fossero omogenee e che la compensazione non potesse essere effettuata indistintamente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di nomina del commissario ad acta, ritenendo pienamente eseguito il giudicato. Dalla relazione ministeriale risultava che all’istante erano stati liquidati euro 176.781,25, cui si aggiungevano euro 338.791,76 corrisposti alla madre, della quale l’istante si dichiarava erede universale, nonché i ratei ancora da percepire; agli eredi erano stati inoltre liquidati complessivamente euro 1.301.715,67. Il Collegio ha respinto la contestazione sulla compensazione cumulativa: le provvidenze indennitarie e le somme risarcitorie, anche se riferite rispettivamente a posizioni iure proprio e iure hereditatis o imputate a capitoli di bilancio diversi, sono dirette a reintegrare il medesimo pregiudizio derivante dalla patologia e dal decesso. In applicazione della compensatio lucri cum damno, le indennità correlate allo stesso evento lesivo, inclusa la capitalizzazione dei ratei futuri, vanno detratte dal risarcimento quando coincidono il soggetto tenuto al risarcimento e quello erogatore delle provvidenze, per evitare duplicazioni risarcitorie e ingiustificato arricchimento. La compensazione è ammissibile anche in sede esecutiva, poiché il credito risarcitorio azionato in ottemperanza sorge con la sentenza e la coesistenza dei reciproci crediti si realizza con il passaggio in giudicato; l’eccezione può quindi essere sollevata dall’Amministrazione in tale fase. Spese della fase compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    L’istanza di nomina del commissario ad acta deve essere respinta, avendo l’Amministrazione dato piena esecuzione al giudicato.

    La nomina del commissario ad acta non è giustificata quando l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato.

  • art. 1242 c.c.

    Ne consegue che la coesistenza dei reciproci crediti, presupposto indispensabile per l’operatività della compensazione ai sensi dell’art. 1242 c.c., si realizza soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza; pertanto, la relativa eccezione può essere sollevata dal debitore anche nella fase esecutiva.

    La compensazione può essere eccepita in ottemperanza quando la coesistenza dei crediti si realizzi soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che fa sorgere il credito risarcitorio.

Massime di principio

  • Le provvidenze indennitarie correlate al medesimo evento lesivo devono essere detratte dal risarcimento quando siano erogate dallo stesso soggetto tenuto al risarcimento e abbiano la comune funzione di reintegrare il medesimo pregiudizio; la diversità contabile delle poste, della loro imputazione a capitoli di bilancio o della qualificazione del danno come iure proprio o iure hereditatis non esclude la compensatio lucri cum damno.
  • La detrazione delle provvidenze indennitarie, inclusa la capitalizzazione dei ratei futuri, evita una duplicazione risarcitoria e un ingiustificato arricchimento del danneggiato quando indennizzo e risarcimento coprono il medesimo pregiudizio.
  • La compensazione tra il credito dell’Amministrazione per provvidenze indennitarie e il credito risarcitorio può essere eccepita nella fase esecutiva quando il credito risarcitorio sorge per effetto della sentenza e la coesistenza dei reciproci crediti si realizza soltanto con il passaggio in giudicato.
  • La nomina di un commissario ad acta in sede di ottemperanza va respinta quando le somme già corrisposte e i crediti per ratei ancora da percepire coprano integralmente quanto riconosciuto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.