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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16639/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia aveva notificato a Centachrome AG un avviso di accertamento per il 2003 (recupero IRPEG e IRAP) sostenendo che la società aveva in Italia una stabile organizzazione per il commercio internazionale di minerali e non aveva dichiarato i redditi. La controversia riguarda in particolare la base imponibile (l'Amministrazione aveva tassato sui corrispettivi lordi mentre la contribuente sosteneva di doversi tassare solo la provvigione del 2% prevista dal contratto di commissione con MMCZ e di poter dedurre la commissione dell'1,5% pagata a Metalfar), la utilizzabilità di documenti prodotti solo in giudizio, la legittimità delle notifiche all'estero e la decorrenza dei termini di accertamento (raddoppio dei termini ai sensi dell'art.43 DPR 600/1973).

La decisione

La Cassazione ha respinto/rigettato i primi cinque motivi del ricorso incidentale proposto da Centachrome, ma ha accolto il sesto motivo incidentale (violazione per omesso esame della questione relativa alla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia). Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per riesame, demandando anche la liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte ha inoltre chiarito principi processuali rilevanti (sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo, onere della prova sui costi dedotti, interpretazione dell'art.43 DPR 600/1973 in base alla Corte Cost. n.247/2011 sul raddoppio dei termini).

Norme richiamate

  • d.P.R. 29/09/1973, n. 600 - art. 43, comma 3

    i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ... sono raddoppiati ove la violazione comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.

    Il raddoppio opera quando sussiste l'obbligo di denuncia (art.331 c.p.p.); per l'applicabilità non è necessario che la denuncia sia concretamente presentata (richiamo alla Corte Cost. n.247/2011).

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917 - art. 109, comma 4

    Norma sulla determinazione del reddito d'impresa: l'Amministrazione sostiene la tassazione sui ricavi quando mancano elementi contabili; nel caso di specie la CTR aveva comunque limitato la base alla provvigione contrattuale (2%), ma la Cassazione ha rinviato per un corretto esame della sussistenza della stabile organizzazione e della quantificazione della base imponibile.

  • d.P.R. 29/09/1973, n. 600 - art. 32

    Prevede limiti all'utilizzabilità di documenti non esibiti alla fase amministrativa; la Corte ha richiamato tali limiti ma ha anche precisato che la proposizione del ricorso può sanare talune nullità di notificazione.

  • cod. civ. art. 2697

    Onere della prova: il contribuente deve dimostrare i costi dedotti (es. commissioni a terzi); la tardiva produzione documentale può essere rilevante, salvo che il giudice valuti diversamente a seguito del riesame.

  • d.lgs. 31/12/1992, n. 546 - art. 36, comma 2, n. 4

    Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni di merito. La Corte ha valutato le doglianze sulla presunta omessa motivazione e sulle frasi generiche della CTR.

  • cod. proc. civ. art. 360, n. 4

    Vizio rilevabile per omesso esame di un fatto decisivo: la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale per omessa pronuncia della CTR sulla sussistenza della stabile organizzazione, ritenendolo vizio che comporta cassazione e rinvio.

  • cod. proc. pen. art. 331

    Individua la fattispecie di reato che impone l'obbligo di denuncia; ai fini del raddoppio dei termini non è necessaria la concreta presentazione della denuncia, ma la sussistenza dell'obbligo di denunciarla.

  • cod. proc. civ. art. 156

    Principio di sanatoria: la Corte ha ricordato che la proposizione del ricorso può sanare una notifica viziata (raggiungimento dello scopo) anche per gli atti amministrativi impositivi, ove risulti la conoscenza dell'atto.

  • d.P.R. 29/09/1973, n. 600 - art. 60

    Richiamo alle norme di notificazione del codice di procedura civile: utile nel bilanciamento tra vizi formali di notifica e sanatoria per conoscenza effettiva dell'atto.

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917 - art. 75, comma 4

    Norma menzionata rispetto alle contestazioni sulla qualificazione del reddito e sulle modalità di tassazione; la sua valutazione sostanziale è rimessa al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello omette di esaminare una questione decisiva (es. esistenza di una stabile organizzazione), ciò costituisce motivo di cassazione per omessa motivazione ai sensi dell'art.360 c.p.c. n.4 e il giudice di legittimità rinvia la causa per nuovo esame.
  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento (art.43 DPR 600/1973) opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata (Corte Cost. n.247/2011).
  • I vizi di notificazione possono essere sanati dalla proposizione del ricorso (principio di 'sanatoria' per raggiungimento dello scopo, art.156 c.p.c.), specie se risulta che il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza.
  • L'onere della prova circa l'esistenza e l'ammissibilità dei costi dedotti grava sul contribuente (art.2697 c.c.): la tardiva produzione documentale può essere rilevante, ma la valutazione rimane di merito e deve essere adeguatamente motivata dal giudice.
  • Documenti prodotti per la prima volta in sede giudiziale possono essere considerati con limiti: se la loro mancata produzione nella fase amministrativa è rilevante, il giudice deve valutare l'ammissibilità e la rilevanza tenendo conto del diritto di difesa e delle norme processuali applicabili.
  • La mancata o generica indicazione delle norme straniere o internazionali invocate da una parte rende il motivo di impugnazione generico e inammissibile: in caso di doglianze internazionalistiche è richiesta puntuale indicazione delle fonti violate.
  • Quando questioni processuali (notificazioni, ammissibilità di prove) e questioni sostanziali (esistenza di stabile organizzazione, quantificazione del reddito) sono collegate, il mancato esame del profilo sostanziale decisivo rende inesorabile il rinvio per un nuovo esame globale del merito.

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