Ordinanza ingiunzione o revoca n. 267 del 11/04/2024
Provvedimento dell'11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da una società che gestisce un bar, per mezzo di un impianto di videosorveglianza interno idoneo a riprendere clienti e dipendenti. Le telecamere erano attive e accessibili anche da smartphone del titolare, ma risultavano installate senza la previa attivazione delle garanzie richieste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, richiamato dall’art. 114 del Codice privacy. L’Autorità ha quindi disposto il divieto del trattamento fino all’adeguamento, irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro e ordinato la pubblicazione del provvedimento.
BAR DEL PORTICO S.A.S.: videosorveglianza interna usata anche per controllare i lavoratori senza le garanzie dell’art. 4 Statuto dei lavoratori
BAR DEL PORTICO S.A.S. - videosorveglianza interna e controllo dei lavoratori senza le garanzie di legge
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato dalla società che gestisce il bar, a seguito di un controllo della Guardia di finanza. L’impianto di videosorveglianza installato nei locali risultava attivo, composto da due telecamere interne e idoneo a riprendere sia i clienti sia il personale dipendente, con accesso alle immagini anche da smartphone del titolare.
Fatto e avvio del procedimento
Dall’ispezione del 1 giugno 2023 è emerso che le telecamere erano installate per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio, ma senza che fossero stati preventivamente adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 4 della legge n. 300/1970. La Guardia di finanza ha trasmesso il verbale al Garante, che con nota del 13 ottobre 2023 ha avviato il procedimento sanzionatorio per la possibile violazione del principio di liceità del trattamento e della disciplina speciale applicabile ai lavoratori.
La società non ha presentato scritti difensivi nel corso dell’istruttoria.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità ha richiamato i principi generali del GDPR applicabili ai sistemi di videosorveglianza, in particolare l’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’art. 88 GDPR, che consente norme nazionali più specifiche per i trattamenti nel contesto lavorativo. In tale prospettiva, il legislatore nazionale ha previsto l’art. 114 del Codice privacy, che impone il rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Il Garante ha inoltre richiamato il proprio provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le FAQ pubblicate sul sito istituzionale e le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
Illiceità del trattamento in ambito lavorativo
Poiché l’impianto era idoneo a riprendere anche i dipendenti durante l’attività lavorativa, il trattamento poteva essere lecito solo nel rispetto della disciplina dell’art. 4 L. 300/1970. Il Garante ha ribadito che, quando un sistema di videosorveglianza consente anche il controllo a distanza dei lavoratori, l’installazione è subordinata alla previa stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali ovvero, in mancanza, all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Nel caso concreto, tali garanzie non risultavano attivate. Di conseguenza, il trattamento è stato qualificato come illecito per violazione del principio di liceità, dell’art. 88 GDPR e dell’art. 114 del Codice privacy. L’Autorità ha osservato anche che la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 171 del Codice.
Valutazione della gravità e sanzione amministrativa
Il Garante ha escluso che la violazione potesse essere considerata minore, richiamando natura, gravità e durata della condotta, il grado di responsabilità e le modalità con cui l’Autorità è venuta a conoscenza dei fatti. Ha inoltre valorizzato la mancata collaborazione della società, che non ha fornito alcuna difesa né prova dell’adeguamento a quanto dichiarato agli operanti della Guardia di finanza.
Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati considerati anche l’assenza di precedenti specifici e le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 1.000,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 GDPR e 114 del Codice.
Provvedimenti correttivi e prescrizioni finali
All’esito del procedimento, il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla società mediante il sistema di videosorveglianza;
- disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, il divieto del trattamento fino all’adeguamento alle disposizioni del GDPR e del Codice, con attivazione delle misure di garanzia previste dall’art. 4 L. 300/1970;
- ordinato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) GDPR, il pagamento della sanzione di euro 1.000,00;
- ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019;
- richiesto alla società di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate e di fornire riscontro documentato ex art. 157 del Codice.
È stato infine ricordato che avverso il provvedimento è proponibile ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Accertamento ispettivo e avvio del procedimento
La Guardia di finanza ha trasmesso al Garante il verbale di ispezione del 1 giugno 2023 svolto presso il bar della società, nel quale è stata riscontrata la presenza di due telecamere interne attive e funzionanti, installate per sicurezza e tutela del patrimonio. Le immagini risultavano visibili tramite applicativo dallo smartphone del titolare e idonee a consentire il riconoscimento delle persone. Il procedimento è stato avviato per la possibile violazione del principio di liceità e della disciplina applicabile ai trattamenti in ambito lavorativo.
Qualificazione giuridica del trattamento
Il Garante ha richiamato il quadro normativo in materia di videosorveglianza, il provvedimento generale dell’8 aprile 2010, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sui dispositivi video. Poiché l’impianto era idoneo a riprendere anche lavoratori durante l’attività, il trattamento doveva rispettare l’art. 4 della legge n. 300/1970, come richiamato dall’art. 114 del Codice privacy, oltre ai principi dell’art. 5 GDPR e all’art. 88 GDPR sulle norme nazionali più specifiche per il lavoro.
Violazioni accertate
È stata accertata l’installazione del sistema senza previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, condizioni considerate indefettibili quando la videosorveglianza consente anche il controllo a distanza dei lavoratori. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione del principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, dell’art. 88 GDPR e dell’art. 114 del Codice, rilevando che il trattamento del personale era illecito.
Sanzione e criteri di quantificazione
La violazione non è stata considerata minore. Nella quantificazione della sanzione, il Garante ha valorizzato la natura e gravità della violazione, la durata del trattamento illecito, l’assenza di precedenti specifici, la mancata collaborazione della società nel procedimento e la mancata prova dell’adeguamento alle procedure di garanzia, oltre alle condizioni economiche del trasgressore desunte dalla dichiarazione dei redditi 2022. La sanzione è stata determinata in 1.000 euro, ai sensi dell’art. 83 GDPR.
Misure adottate e adempimenti successivi
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha disposto il divieto del trattamento mediante l’impianto di videosorveglianza fino all’adeguamento alle disposizioni del GDPR e del Codice, con attivazione delle misure di garanzia dell’art. 4 L. 300/1970, e ha ingiunto il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e richiesto un riscontro documentato sulle iniziative intraprese entro 30 giorni, con richiamo alle conseguenze dell’eventuale mancato riscontro.
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