Ordinanza n. 3218/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. Ordinanza Ministeriale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026 Aggiornamento GPS Biennio 2026 2028, in particolare Procedure di aggiornamento delle Graduatorie provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. 2. Di ogni atto presupposto, connesso e conseguente nella parte anche in cui non prevede l’inserimento con riserva per i ricorrenti che stanno conseguendo il tfa Estero, mentre l’Ordinanza impugnata lo prevede solo per il TFA conseguito in Italia, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle Gps con “Riserva”, per come indicato analiticamente per ognuno in parte narrativa e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittima eventuale esclusione per non valutazione del titolo estero, quale titolo di accesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 sull'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028, nella parte in cui non consente l'inserimento con riserva nella prima fascia ai candidati che conseguiranno all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi sul sostegno all'estero e prossimi a conseguire i relativi titoli entro il 30 giugno 2026, hanno impugnato l'ordinanza ministeriale chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, nonché la declaratoria del diritto all'inserimento con riserva nelle GPS e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale esclusione o dalla mancata valutazione del titolo estero. Hanno dedotto una disparità di trattamento e l'irragionevolezza della disciplina, sostenendo che essa consente l'iscrizione con riserva nella prima fascia a chi conseguirà in Italia la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, ma non riconosce analoga possibilità a chi conseguirà entro la stessa data un titolo estero ancora privo del riconoscimento italiano.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'ordinanza ministeriale consente la presentazione delle domande GPS entro il 16 marzo 2026 e richiede, per i titoli di accesso già conseguiti, l'indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati e, per i titoli esteri, degli estremi del provvedimento di riconoscimento. La disciplina consente inoltre l'iscrizione con riserva in due situazioni distinte: per chi consegua in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026 e per chi abbia già conseguito all'estero il titolo e abbia presentato entro il 16 marzo 2026 la domanda di riconoscimento, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento italiano. Secondo il giudice, tali situazioni non sono equiparabili: il titolo italiano da conseguire entro il termine è direttamente previsto dall'ordinamento nazionale, mentre il titolo estero ancora da conseguire entro il medesimo termine è privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. La differenziazione non è apparsa irragionevole, sicché è stata negata la sospensione dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Costituisce il riferimento normativo delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze disciplinate dall'ordinanza ministeriale.
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
I candidati possono presentare istanza ... dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026 ...
Fissa il termine per la presentazione della domanda e disciplina la dichiarazione dei titoli di accesso, nonché le ipotesi di iscrizione con riserva.
Massime di principio
- Una disciplina delle graduatorie può differenziare l'iscrizione con riserva di chi conseguirà entro un termine un titolo nazionale rispetto a quella di chi conseguirà entro lo stesso termine un titolo estero ancora privo del riconoscimento italiano, poiché le due posizioni non sono equiparabili.
- Il titolo estero non ancora conseguito e comunque privo del riconoscimento previsto dalla normativa nazionale non deve essere necessariamente trattato, ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie, alla stregua di un titolo italiano destinato a essere conseguito entro il termine fissato dall'amministrazione.
- È ragionevole subordinare l'inserimento con riserva fondato su un titolo estero già conseguito alla presentazione, entro il termine per la domanda, dell'istanza di riconoscimento all'ufficio competente, con possibilità di stipulare il contratto a tempo determinato sotto clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento.
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