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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21143/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24/10/2024. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ma la Corte lo ha ritenuto generico perché fondato su deduzioni astratte, prive di specifici dati di fatto e di argomentazioni giuridiche puntuali; inoltre, la censura veniva ritenuta inerente a violazioni di legge che sarebbero state deducibili ma non erano state in precedenza dedotte. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis c.p., ma la Corte lo ha reputato indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, che indicava anche le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi erano non specifici o non deducibili nei termini prospettati: il primo per genericità e per la mancata prospettazione delle ragioni di diritto e di fatto; il secondo perché reiterava censure già vagliate dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito ha già indicato motivatamente ragioni ostative; in cassazione non è sufficiente riproporre le stesse censure senza una critica specifica della motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; deduzioni astratte o apodittiche sono inammissibili.
  • Non possono essere dedotti in cassazione, se non ritualmente prospettati nei gradi precedenti, profili di violazione di legge che richiederebbero un diverso sviluppo del thema decidendum.
  • La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si limita a riprodurre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con le concrete ragioni ostative indicate in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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