Cassazione Civile, Sentenza n. 9093/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bernabei chiedeva la pronuncia, ai sensi dell'art. 2932 c.c., della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con BSP dal 1/9/2007 ovvero, in subordine, la declaratoria dell'obbligo di assunzione e la condanna al pagamento delle retribuzioni. Fondava la domanda sugli accordi sindacali del 2006 in base ai quali BSP si era impegnata ad assumere le maestranze di Tetra Pak Latina (TPL) in mobilità; sosteneva inoltre di essere iscritto nelle liste di mobilità e contestava la mancata attivazione da parte di BSP (invito a training, verifica nelle liste). Il Tribunale di Latina e, in appello, la Corte d'Appello di Roma hanno respinto le domande ritenendo che gli accordi aziendali condizionassero il diritto all'assunzione alla sottoscrizione di verbale conciliativo entro il termine previsto e/o alla partecipazione ad un periodo di formazione/training, condizioni non realizzate dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che tentavano di rimettere in discussione la valutazione di merito sull'interpretazione degli accordi aziendali e sull'accertamento fattuale circa la mancata sottoscrizione del verbale nel termine e la mancata partecipazione alla formazione. Ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione degli accordi aziendali è affidata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, salvo vizio di motivazione o violazione di canoni ermeneutici specifici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di BSP (quantificate) e ha compensato integralmente le spese relative alla partecipazione di TPL, che era intimata solo per completezza del contraddittorio. Ha altresì dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che le condizioni poste dagli accordi sindacali (conciliazione nel termine e training) non fossero state adempiute, precludendo l'accoglimento della domanda ai sensi della fattispecie dedotta.
art. 360, n. 3 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla presunta violazione di norme di diritto nell'interpretazione degli accordi; la Corte ha osservato i limiti dell'art. 360 n.3 rispetto agli accordi aziendali e ha escluso la censura di merito priva dei necessari requisiti.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Invocato per il vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ricordato che non è consentita la mescolanza incompatibile con il n.3 e ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a riformare la valutazione di fatto del giudice di merito.
artt. 1358 e 1359 c.c.
Riferiti dalle parti in relazione all'interpretazione del negozio (accordi sindacali); la Corte ha ribadito che l'applicazione dei canoni di interpretazione a fatti controversi è riservata al giudice di merito e che la cassazione può intervenire solo per specifici vizi ermeneutici.
artt. 1175, 1176, 1375, 1411 c.c.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di correttezza, buona fede e conclusione dei negozi; la Corte non ha ritenuto dimostrata una violazione di tali principi tale da viziarne la valutazione di merito.
art. 1362 c.c.
Invocato in relazione ai canoni di interpretazione; la Corte ha richiamato l'onere di specificare in che modo il giudice di merito si sia discostato dalle regole legali di interpretazione per poter censurare in cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che fosse compito del ricorrente dimostrare l'avveramento delle condizioni previste dagli accordi e che ciò non fosse avvenuto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato in correlazione alla presunta violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondate le contestazioni sul punto e ha escluso nullità per error in procedendo.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato una lesione costituzionale delle garanzie processuali nel procedimento.
d.lgs. n. 40/2006
Richiamato per il profilo dell'esegesi dei contratti collettivi nazionali rispetto agli accordi aziendali: la Corte ha precisato che gli accordi aziendali non hanno lo stesso rango e la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per il consequenziale obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi aziendali e la valutazione sull'avveramento di condizioni soggettive o procedurali (es. sottoscrizione di verbali conciliativi entro termini, partecipazione a training) sono accertamenti di fatto e di merito riservati al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo specifici vizi di motivazione o violazione di canoni ermeneutici.
- Per ottenere l'accoglimento di domande costitutive o dichiarative fondate su condizioni previste da accordi (ad es. diritto all'assunzione), il lavoratore deve provare l'avveramento delle condizioni stesse; l'eventuale obbligo della controparte di verificare liste o di invitare il lavoratore a formazione non sostituisce l'onere probatorio dell'attore.
- In cassazione è inammissibile la mescolanza di censure fondate sull'art. 360 n.3 (violazione di norme di diritto) e n.5 (vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi) quando esse mirino indistintamente a rinnovare la valutazione di merito; il ricorrente deve scegliere la qualificazione giuridica coerente del vizio.
- La mera indicazione di un impedimento o di una particolare circostanza va provata e specificata nel ricorso per cassazione: non è sufficiente l'affermazione generica per ottenere la riforma della decisione di merito.
- Se una società è intimata solo per completezza del contraddittorio e non sono state formulate domande contro di essa, il giudice può compensare integralmente le spese di quella partecipazione processuale.
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