Cassazione Civile, Sentenza n. 9133/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pio Marino aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria disposta a seguito di un avviso di addebito per omissione contributiva, denunciando la mancata precedente comunicazione di preavviso e vizi nella notifica (anche in relazione alla consegna alla moglie senza invio della raccomandata informativa ex art. 7, comma 6, l. n. 890/1982). Il Tribunale di Foggia aveva accolto il ricorso di Marino contro l'INPS e disposto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, ma nella motivazione aveva fornito affermazioni contraddittorie (es. dichiarando inammissibile il ricorso, riferendosi a domande di annullamento dell'intimazione di pagamento e collegando la questione alla notificazione del titolo esecutivo) e indicazioni non coerenti nel dispositivo (menzionando l'INPS benché il procedimento fosse contro diversa parte). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fatto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, motivazione apparente e contraddittoria, error in procedendo e violazioni degli artt. 112, 132 n.4 e 156 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia (nullità per motivazione apparente/contraddittoria ed error in procedendo), assorbendo gli altri motivi. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Foggia e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in persona di diverso magistrato per nuovo esame. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi è quella effettuata dal giudice a quo e ha sottolineato l'inconciliabilità tra motivazione e dispositivo come motivo di nullità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
previsione richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale
art. 111 Cost.
ricorda il principio che l'identificazione del mezzo di impugnazione in Cassazione si effettua con riferimento alla qualificazione dell'azione operata dal giudice a quo
art. 617 c.p.c.
norma richiamata nella distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione; disciplina l'opposizione agli atti esecutivi
art. 615 c.p.c.
richiamata nelle differenze tra rimedi esperibili contro l'esecuzione forzata e contro gli atti esecutivi
art. 7, comma 6, legge n. 890/1982
art. 7, comma 6, l. n. 890 del 1982
regola gli obblighi di comunicazione in caso di notifica a convivente/consorte e l'obbligo di invio della raccomandata informativa; la sua violazione è stata invocata come vizio della notifica dell'iscrizione ipotecaria
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiesto per censurare motivazione apparente/contraddittoria della sentenza impugnata (insufficiente spiegazione dei punti decisivi)
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio procedurale per presunta valutazione di questioni non dedotte dalle parti
art. 156 c.p.c.
invocato in relazione alla questione della sanabilità della nullità della comunicazione se lo scopo dell'atto sia stato comunque raggiunto; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla declaratoria di nullità
Massime di principio
- La qualificazione dell'azione operata dal giudice 'a quo' determina il rimedio esperibile in Cassazione: la Corte di legittimità valuta l'impugnazione in base alla qualificazione data dal giudice di merito, anche se le parti avevano inquadrato diversamente la domanda.
- Se vi è incoerenza o contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza (ad esempio motivazione che dichiara inammissibilità ma dispositivo che accoglie), la sentenza può essere dichiarata nulla e cassata per difetto di determinatezza e congruenza del giudizio.
- La contestazione della notifica del titolo esecutivo o dell'atto di iscrizione ipotecaria è normalmente inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi; la valutazione concreta richiede l'analisi delle censure effettivamente proposte dall'opponente.
- La mancata osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982 (es. mancato invio della raccomandata informativa dopo consegna alla moglie) può costituire vizio rilevante della notifica dell'iscrizione ipotecaria e portare all'annullamento dell'iscrizione stessa, salvo che non sia accertata la sanatoria della nullità.
- Errori procedurali significativi nel dispositivo (per esempio indicazione di una parte non presente nel giudizio) costituiscono profili rilevanti che possono motivare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Le questioni sulla sanabilità di nullità (art.156 c.p.c.) devono essere valutate dal giudice di merito e non possono essere risolte in modo sommario: se la Corte cassazionista annulla per nullità della motivazione, la questione di sanatoria resta spesso assorbita e sarà esaminata al rinvio.
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