Sentenza del 14/02/2017 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Detrazione - Autovetture - Utilizzo - Distinzione - Uso promiscuo e non
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di autovetture e il conseguente trattamento IVA al momento della rivendita. Occorre distinguere tra il rivenditore professionale di autovetture, che utilizza il veicolo nell'esercizio dell'attività di commercio e può detrarre integralmente l'IVA assolta sull'acquisto, e il soggetto che utilizza l'autovettura in modo promiscuo, per finalità sia professionali sia private, il quale può detrarre soltanto il 40% dell'imposta.
La decisione
Il principio affermato è che il rivenditore di autovetture può detrarre integralmente l'IVA indicata nella fattura di acquisto e applicare poi l'IVA sull'intero corrispettivo della successiva rivendita. Il soggetto che utilizza l'autovettura in modo promiscuo, invece, può detrarre solo il 40% dell'IVA e, in caso di successiva cessione, deve applicare l'IVA soltanto sulla quota del corrispettivo corrispondente alla percentuale di detrazione operata, ossia il 40%. Non sono indicati nel testo gli estremi della sentenza né un esito processuale espresso in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta relativa alle autovetture
La detrazione deve riflettere l'effettiva destinazione del veicolo all'attività economica. La detrazione integrale è riconosciuta al rivenditore professionale, mentre per l'uso promiscuo opera una detrazione limitata al 40%.
Disciplina IVA sulla cessione successiva di autovetture
La base imponibile della successiva cessione deve essere coerente con la quota di IVA detratta in acquisto: chi ha detratto integralmente applica l'IVA sull'intero corrispettivo, mentre chi ha detratto il 40% applica l'IVA sul 40% del corrispettivo.
Massime di principio
- Per determinare la detraibilità dell'IVA su un'autovettura è essenziale verificare la funzione concreta del veicolo nell'attività del soggetto: il commerciante di auto è distinto dall'utilizzatore finale che impiega il mezzo anche per esigenze private.
- L'uso promiscuo comporta normalmente una detrazione forfetariamente limitata al 40%, salvo che il contribuente dimostri i presupposti per una diversa percentuale.
- La tassazione della successiva vendita deve mantenere coerenza con la detrazione effettuata all'acquisto: una detrazione parziale comporta una base imponibile ridotta in misura corrispondente.
- La detrazione integrale non dipende soltanto dal fatto che il soggetto sia un'impresa, ma dalla concreta natura dell'attività e dall'effettiva destinazione del veicolo alla rivendita o all'esercizio dell'attività economica.
- Poiché il testo non indica gli estremi della sentenza e non descrive le parti processuali, ricorrente, resistente e vincitore processuale non possono essere identificati con certezza.
Testo integrale
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