Sentenza n. 735/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del verbale n. 45 di data 10 novembre 2022, redatto dalla commissione giudicatrice presso l’Istituto Ghisleri–Beltrami di Cremona, relativo allo svolgimento delle prove orali della classe di concorso AC24 (lingua spagnola per la scuola secondaria di secondo grado), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 56/100, insufficiente per il superamento della prova;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità del verbale né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti costituite.
Atto impugnato: verbale della commissione giudicatrice relativo alla prova orale della classe di concorso AC24, nella parte in cui attribuiva il punteggio di 56/100, insufficiente al superamento della prova
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del verbale della commissione giudicatrice relativo alle prove orali della classe di concorso AC24 (lingua spagnola per la scuola secondaria di secondo grado), contestando l'attribuzione del punteggio di 56/100, ritenuto insufficiente per il superamento della prova. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non specifica ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'interesse concreto e attuale alla pronuncia sia venuto meno.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- Le spese di lite possono essere compensate quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti costituite e il giudizio sia definito per sopravvenuta carenza di interesse.
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