Sentenza n. 62/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 76/24 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.2.24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 14 febbraio 2024 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici indicati nel giudicato. La domanda relativa agli interessi è stata respinta perché tali interessi non erano stati riconosciuti nella sentenza da eseguire. Il TAR ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, conferendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del giudicato e nel nominare il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato considerato necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base del beneficio economico annuo di 500 euro riconosciuto dal giudicato mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Quando dagli atti risulta l'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio determinato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto del titolo giudiziale e non può riconoscere somme, come gli interessi, che non siano previste dalla sentenza da eseguire.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione diverso da quello rimasto inadempiente, con facoltà di delega, e può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
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