L.R. Toscana 69/2020
Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana riorganizza l’inquadramento del personale giornalista a tempo indeterminato della Regione e del Consiglio, adeguandolo alla categoria D del CCNL Funzioni locali con assegno ad personam. Rivede inoltre responsabilità, organizzazione e direttive dell’Agenzia di informazione e dell’Ufficio stampa, con effetti in parte temporanei fino ai futuri contratti integrativi e alla nomina del responsabile nella legislatura successiva.
Inquadramento del personale giornalista regionale e riordino dell’organizzazione degli uffici stampa di Giunta e Consiglio
Inquadramento del personale giornalista e riordino degli uffici stampa
La legge della Regione Toscana interviene sull’assetto del personale giornalista assunto a tempo indeterminato e modifica la disciplina dell’Agenzia di informazione degli organi di governo e dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale. Il provvedimento coordina l’inquadramento contrattuale con la normativa statale e ridisegna funzioni, responsabilità e organizzazione interna.
Inquadramento del personale giornalista regionale
Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del CCNL Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente.
A tale personale è riconosciuto un assegno ad personam, riassorbibile secondo modalità e misure che saranno definite dai futuri contratti collettivi nazionali, per compensare le differenze retributive rispetto al trattamento economico più favorevole già in godimento e garantire la parità di trattamento.
Ambito di applicazione e regime temporale
La disciplina sul personale giornalista e le relative modalità attuative sono collegate all’attuazione dell’articolo 1, comma 160, della legge n. 160/2019 e restano efficaci fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL Funzioni locali 2016-2018 e alla piena attuazione della normativa statale richiamata.
La Giunta regionale deve definire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, le modalità applicative, le tabelle di equiparazione, l’organizzazione del lavoro e ogni altra disposizione attuativa, con efficacia decorrente dall’entrata in vigore della legge stessa.
Dotazioni organiche
La dotazione organica dell’Agenzia di informazione degli organi di governo e quella dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale confluiscono, con incremento, rispettivamente nella dotazione organica della Giunta regionale e in quella del Consiglio regionale.
Per il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate in misura corrispondente al numero di unità in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
Responsabile dell’Agenzia di informazione della Giunta
La responsabilità dell’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche, oppure a un soggetto anche esterno al ruolo dirigenziale, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa organizzativa regionale e dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti.
L’incarico è esclusivo e incompatibile con altre attività professionali; se conferito a dipendenti di ruolo della Regione o di altre amministrazioni, richiede aspettativa o fuori ruolo. È attribuito con decreto del Direttore generale e dura secondo la disciplina generale degli incarichi dirigenziali.
Il responsabile esercita anche le funzioni proprie del direttore responsabile di organo di stampa, cura il raccordo con le strutture regionali e contribuisce ai programmi annuali di informazione e comunicazione. Le nuove disposizioni si applicano dalla nomina del responsabile nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Direttive e organizzazione dell’Ufficio stampa del Consiglio
All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve dettare direttive per l’attività di informazione del settore.
L’Ufficio stampa è composto da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti per le attività di informazione e da personale con profili adeguati per segreteria, supporto tecnico-amministrativo-contabile, gestione delle risorse finanziarie e stipula di contratti e convenzioni.
Al personale assegnato si applica esclusivamente lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal CCNL Funzioni locali.
Responsabile dell’Ufficio stampa del Consiglio
L’incarico di responsabile dell’Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale a un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto nell’elenco dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti. In caso di carenze organizzative, l’incarico può essere conferito anche a soggetti esterni al ruolo dirigenziale, se in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina organizzativa regionale e dell’iscrizione all’albo.
Il responsabile dirige e coordina il settore, impartisce direttive tecnico-professionali, assicura il raccordo con le strutture consiliari, contribuisce ai programmi annuali di informazione e comunicazione, cura i rapporti con i terzi e assume la responsabilità delle pubblicazioni curate dal settore.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 43/2006 relative all’assetto del personale e della l.r. 9/2011, in particolare quelle non più compatibili con il nuovo inquadramento del personale giornalistico e con la nuova organizzazione dell’Ufficio stampa.
È prevista una norma transitoria per il personale già destinatario di un assegno previgente, cui continua ad applicarsi il relativo regime.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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