Sentenza del 15/02/2018 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Pignoramento crediti - atto presupposto - impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la validità del pignoramento dei crediti, deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, quale una cartella di pagamento o altro atto della riscossione, e/o i vizi propri della pretesa contenuta nell'atto presupposto. La questione riguarda la possibilità di far valere tali vizi impugnando soltanto l'atto consequenziale notificato oppure impugnando cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato.
La decisione
La sentenza afferma che il contribuente può scegliere tra due alternative. Se impugna soltanto l'atto consequenziale, il giudice deve verificare esclusivamente se l'atto presupposto sia stato notificato, al fine di stabilire la validità o la nullità dell'atto consequenziale. Se invece impugna cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, il giudice deve esaminare anche i vizi propri di tale atto e verificare l'esistenza e la fondatezza della pretesa tributaria. Il principio è ricondotto alla Cassazione, sentenza n. 9246/2015.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La norma consente al contribuente di contestare l'atto presupposto non notificato insieme all'atto successivo che ne rende conoscibile l'esistenza, scegliendo se limitarsi al vizio di omessa notifica oppure dedurre anche i vizi sostanziali dell'atto presupposto.
Art. 57, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione delimita le opposizioni proponibili nell'esecuzione esattoriale e deve essere coordinata con le regole sulla contestazione degli atti tributari presupposti e consequenziali.
Art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi e rileva per contestare vizi formali dell'atto di pignoramento o degli atti della procedura esecutiva, nel rispetto dei termini e dei limiti previsti dalla legge.
Cassazione, sentenza n. 9246/2015
Riconosce al contribuente la facoltà di impugnare il solo atto consequenziale per far valere l'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare entrambi per ottenere anche l'esame dei vizi sostanziali e dell'esistenza della pretesa.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione è consequenziale a un atto presupposto non notificato, il contribuente può contestare l'atto successivo deducendo l'omessa notifica dell'atto precedente.
- L'impugnazione del solo atto consequenziale comporta normalmente un esame limitato alla verifica della notifica dell'atto presupposto; non determina automaticamente l'esame della fondatezza della pretesa tributaria.
- Se il contribuente vuole contestare anche il merito, la validità o l'ammontare della pretesa contenuta nell'atto presupposto, deve impugnarlo espressamente insieme all'atto consequenziale.
- La strategia processuale deve distinguere tra vizi di notifica, vizi propri dell'atto presupposto e vizi propri dell'atto esecutivo, perché ciascuna contestazione può avere oggetto, termini e giudice competenti differenti.
- In presenza di un pignoramento presso terzi, è opportuno verificare tempestivamente la regolarità della notifica degli atti precedenti, i termini di opposizione e l'eventuale possibilità di contestare cumulativamente sia l'atto esecutivo sia la pretesa sottostante.
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