Sentenza n. 2397/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Siracusa di definitivo rigetto dell’istanza di ammonimento nei confronti della controinteressata, adottato dopo la riedizione del potere conseguente a una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva precedentemente impugnato il rigetto di un’istanza di ammonimento presentata nei confronti di due coniugi residenti nello stesso stabile. Con la precedente sentenza n. 2023/2025 il TAR aveva accolto il ricorso per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e per difetto di istruttoria, rilevando che non erano state sentite le persone informate dei fatti, incluso il figlio non convivente indicato dalla ricorrente. In sede di riedizione del potere, la Questura ha archiviato la richiesta nei confronti del marito dopo la presentazione di una querela per stalking e ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza riferita alla moglie, poi definitivamente respinta dopo l’esame delle osservazioni della ricorrente. La ricorrente ha dedotto: a) violazione dell’art. 112 c.p.c. e carenza di istruttoria, sostenendo che la precedente sentenza non fosse stata correttamente eseguita perché il teste da lei indicato non era stato sentito; b) violazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 1 TULPS, per mancata audizione delle persone informate sui fatti; c) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, assumendo che il provvedimento contenesse formule stereotipate e non considerasse adeguatamente le riprese delle telecamere, le condotte asseritamente moleste della controinteressata e lo stato di ansia documentato da certificazioni mediche. La Questura ha chiarito, anche in esecuzione di un’ordinanza istruttoria, di avere ritenuto non utile l’audizione del teste indicato perché la ricorrente aveva dichiarato di vivere sola e il teste risultava emotivamente coinvolto, essendo stato denunciato dalla controinteressata per minacce. La Questura ha inoltre utilizzato le dichiarazioni testimoniali acquisite nell’ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione della precedente sentenza: quest’ultima imponeva una nuova istruttoria, ma non prescriveva necessariamente l’audizione del teste indicato in ogni caso. La Questura ha svolto una nuova istruttoria, acquisendo e valutando le dichiarazioni di soggetti ritenuti informati, le registrazioni della videosorveglianza e gli altri atti rilevanti. La mancata audizione del teste indicato è stata ritenuta giustificata dalla sua situazione di coinvolgimento nella vicenda e dalla mancata indicazione, da parte della ricorrente, dell’apporto conoscitivo ulteriore che avrebbe potuto fornire, anche considerando che non conviveva più con la denunciante. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009, ritenendo sufficiente che l’autorità avesse acquisito dichiarazioni di persone in grado di riferire sugli stessi fatti, anche se raccolte nell’ambito di un diverso procedimento penale. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione del diniego, fondata sull’assenza dei presupposti dell’ammonimento e sulla valutazione delle riprese e delle dichiarazioni testimoniali. Il fatto che la controinteressata avesse fotografato o osservato l’ingresso dell’abitazione, ovvero avesse sorriso durante presunti insulti e minacce del marito, non è stato ritenuto di per sé indicativo di condotte persecutorie, tanto più perché la ricorrente non era presente agli episodi riferiti e le minacce non risultavano dimostrate. Le condotte attribuite esclusivamente al marito non potevano essere valutate ai fini dell’ammonimento richiesto nei confronti della moglie. Le ulteriori questioni relative a querele ed esposti contro i difensori sono state dichiarate estranee all’oggetto del giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate. La ricorrente è stata ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo che la Questura non avesse dato corretta esecuzione alla precedente sentenza; il TAR ha escluso la violazione, ritenendo correttamente rieditato il potere.
art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009
le persone informate dei fatti
La disposizione impone l’acquisizione di informazioni dalle persone informate sui fatti nell’istruttoria sull’ammonimento; secondo il TAR, tale obbligo è stato rispettato mediante l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali riferite ai medesimi fatti, anche se raccolte in un diverso procedimento.
art. 1 TULPS
La ricorrente ne ha dedotto la violazione insieme all’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009; il TAR ha escluso il vizio istruttorio prospettato.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di rigetto è stato ritenuto congruamente motivato con riferimento all’assenza di condotte persecutorie e dei presupposti dell’ammonimento.
art. 612-bis c.p.
La Questura ha valutato se le condotte denunciate rientrassero nella fattispecie degli atti persecutori; il TAR ha ritenuto non irragionevole l’esclusione della sussistenza di comportamenti riconducibili a tale fattispecie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private e delle persone menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella riedizione del potere conseguente all’annullamento di un precedente diniego per difetto di istruttoria, l’amministrazione deve svolgere una nuova istruttoria conforme alle indicazioni conformative del giudicato, ma non è tenuta ad assumere automaticamente ogni mezzo istruttorio indicato dal privato quando motivi specificamente la sua inutilità o inattendibilità e il privato non dimostri quale concreto apporto conoscitivo ulteriore esso potrebbe fornire.
- L’obbligo dell’autorità di pubblica sicurezza di sentire le persone informate sui fatti nell’ambito del procedimento di ammonimento può essere assolto anche mediante l’acquisizione e la valutazione di dichiarazioni rese nell’ambito di un diverso procedimento, purché tali dichiarazioni riguardino i medesimi fatti oggetto dell’istanza e siano utilizzabili per la ricostruzione istruttoria.
- Nel procedimento per l’adozione dell’ammonimento, la valutazione dei presupposti deve riferirsi alle condotte attribuite alla persona nei cui confronti l’istanza è presentata; non possono essere imputati a quest’ultima, ai fini del provvedimento, comportamenti riferibili esclusivamente a un diverso soggetto.
- Il diniego dell’ammonimento è adeguatamente motivato quando espone le ragioni per cui gli elementi acquisiti, comprese registrazioni e dichiarazioni testimoniali, non dimostrano la reiterazione di condotte persecutorie né lo stato di ansia o paura causalmente riconducibile alla persona interessata.
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