Cassazione Civile, Ordinanza n. 01780/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARI e tributo provinciale ambientale relativo all'anno 2016 emesso da Roma Capitale per l'importo complessivo di 2.170,69 euro. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato e il giudice tributario non aveva statuito sulle spese perché la parte resistente non si era costituita. In appello la decisione era stata riformata parzialmente, con accoglimento di due motivi e con pronuncia "nulla per le spese". La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 15, 17-bis e 46 d.lgs. 546/1992, 90, 91, 92 e 93 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la Corte tributaria di secondo grado avesse illegittimamente omesso di regolare le spese e, comunque, avesse compensato senza i presupposti di legge. Ha chiesto anche la condanna dell'ente alle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo l'esito complessivo della lite. Ha inoltre ribadito che la compensazione nel processo tributario è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Poiché la sentenza d'appello aveva riformato la decisione di primo grado ma non aveva adeguatamente regolato le spese e aveva disposto "nulla per le spese" valorizzando la mancata costituzione del Comune, la Corte ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha condannato Roma Capitale al pagamento delle spese del primo grado, del secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario vige la regola della soccombenza; la compensazione è eccezionale e ammessa solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 17-bis d.lgs. 546/1992
richiamato nel ricorso come norma processuale tributaria, senza una specifica autonoma ratio decidendi nel testo.
art. 46 d.lgs. 546/1992
richiamato nel ricorso come norma processuale tributaria, senza una specifica autonoma ratio decidendi nel testo.
art. 90 c.p.c.
richiamato nel ricorso in tema di spese processuali.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel ricorso quale base della condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato per sostenere che la compensazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
art. 93 c.p.c.
richiamato per la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore.
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso in relazione alla correttezza della motivazione sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nella regolazione delle spese.
art. 384 c.p.c.
ha consentito alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale: può disporsi solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitamente indicate in sentenza.
- Se il giudice di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, deve procedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio secondo l'esito complessivo della lite.
- La mancata costituzione della parte vittoriosa non integra, di per sé, una ragione idonea a derogare al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
- Quando la censura riguarda solo la regolazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulle spese.
- La valutazione della soccombenza ai fini delle spese va compiuta in modo unitario e globale, considerando l'esito finale della controversia e non il singolo segmento processuale isolatamente preso.
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