Sentenza del 08/03/2017 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notificazione - Procedimento di notificazione per irreperibilità assoluta - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'intimazione di pagamento relativa a una cartella IRPEG 2003, sostenendo principalmente che la cartella presupposta fosse stata notificata irregolarmente mediante la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta, anziché ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Deduceva inoltre difetto di motivazione dell'intimazione, mancata produzione della cartella e decadenza della pretesa tributaria. Equitalia sosteneva invece che la società risultasse trasferita in luogo sconosciuto, come attestato dal notificatore e dal portiere dello stabile, e che le verifiche anagrafiche sul legale rappresentante avessero avuto esito negativo.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello principale di Equitalia, ritenendo valida la notifica della cartella mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. L'accertamento del notificatore circa il trasferimento della società in luogo sconosciuto, unito all'esito negativo delle verifiche anagrafiche, dimostrava l'irreperibilità assoluta. Sono state respinte le doglianze incidentali della società: l'intimazione era sufficientemente motivata mediante il richiamo alla cartella già notificata, non era necessaria la produzione integrale della cartella essendo provata la notifica, e non era maturata la decadenza, poiché la cartella risultava notificata entro il termine quadriennale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta mediante deposito nella casa comunale.
La procedura è legittima quando il notificatore non reperisce il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto, dopo avere svolto ricerche idonee e documentabili.
Art. 140 c.p.c.
Procedura applicabile in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Si applica quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma il destinatario non viene trovato al momento della consegna; non è invece necessaria quando il trasferimento è in luogo sconosciuto.
Art. 145 c.p.c.
Nel coordinamento con la disciplina tributaria, la notifica presso la persona fisica rappresentante della società prevale solo se il rappresentante risiede nel Comune in cui la società ha il domicilio fiscale.
Art. 2700 c.c.
Le attestazioni del notificatore contenute nell'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti direttamente constatati.
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La motivazione per relationem è valida quando richiama un atto già legalmente conosciuto dal contribuente; non è necessario allegarlo nuovamente se la precedente notificazione ne ha assicurato la conoscenza.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Per la pretesa derivante da controllo formale della dichiarazione, la cartella deve essere notificata entro il termine quadriennale indicato dalla norma; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
Art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
La pretesa riguardava un controllo formale della dichiarazione, con conseguente applicazione del relativo termine di notifica della cartella.
Massime di principio
- La notifica per irreperibilità assoluta è legittima quando il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto e il notificatore documenta le ricerche effettuate; non basta, invece, una semplice assenza temporanea presso un indirizzo noto.
- Per una società, l'eventuale notifica al legale rappresentante come persona fisica può operare solo se questi è identificato e risiede nello stesso Comune del domicilio fiscale della società.
- Le risultanze dell'avviso di ricevimento redatto dal notificatore hanno particolare efficacia probatoria; per contestare i fatti direttamente attestati può essere necessaria la querela di falso.
- La validità della notifica viene valutata principalmente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'operazione, anche se successivamente emerge che la sede non era stata effettivamente trasferita o che il nuovo indirizzo era individuabile.
- Un'intimazione di pagamento può essere motivata mediante il richiamo puntuale a una cartella già notificata, purché indichi il numero, la data, gli importi e l'origine della pretesa.
- La produzione della prova della notifica della cartella può essere sufficiente per dimostrare la regolarità della procedura, senza necessità di produrre integralmente la cartella, soprattutto quando il contribuente ha già mostrato di conoscere la pretesa.
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