L.R. Abruzzo 61/2010
Disciplina sulla trasparenza dell'attivita' politica e amministrativa e sull'attivita' di rappresentanza di interessi particolari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese disciplina il rapporto tra decisori pubblici regionali e gruppi di interesse particolare, istituendo un Registro pubblico per l’accreditamento dei rappresentanti, fissando requisiti, diritti di accesso e audizione, e prevedendo sanzioni. La fase transitoria per la prima iscrizione nel Registro era di sei mesi dall’entrata in vigore (quindi ormai decorso).
Trasparenza dell'attività politica e amministrativa e disciplina del lobbying regionale
Trasparenza dell’attività politica e amministrativa e rappresentanza di interessi particolari
La legge della Regione Abruzzo disciplina l’attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici regionali, con l’obiettivo di rendere più trasparenti i processi decisionali e di ampliare la base informativa a supporto delle decisioni. La disciplina opera nel solo ambito regionale abruzzese e riguarda i processi di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.
Finalità e perimetro applicativo
La legge mira a garantire pubblicità e conoscibilità dell’attività di lobbying regionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I decisori pubblici possono recepire le richieste dei gruppi di interesse particolare solo se compatibili con gli interessi della collettività.
Definizioni rilevanti
Ai fini della disciplina:
- l’attività di rappresentanza di interessi particolari comprende proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, position paper e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale, scritta o telematica, finalizzata a incidere sui processi decisionali pubblici o ad avviarli;
- i gruppi di interesse particolare sono associazioni, fondazioni, comitati temporanei e società portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche non economica;
- il rappresentante di interessi particolari è il soggetto che interloquisce con i decisori pubblici per conto del gruppo;
- i processi decisionali pubblici sono i procedimenti di formazione di atti normativi e atti amministrativi generali;
- i decisori pubblici sono il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.
Registro pubblico e accreditamento
Per svolgere l’attività di rappresentanza, i gruppi di interesse possono chiedere l’iscrizione nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito presso il Consiglio regionale. Il Consiglio ne assicura la pubblicità tramite una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con aggiornamento periodico dei dati.
Sono considerati comunque accreditati:
- le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale;
- le loro articolazioni provinciali.
Nel Registro, suddiviso in sezioni per categorie omogenee di interessi, sono indicati i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante, i dati identificativi del gruppo e l’interesse particolare rappresentato con i potenziali destinatari dell’attività di rappresentanza. La gestione, il controllo, l’aggiornamento, la pubblicazione e la verifica periodica dei requisiti sono demandati a una deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Requisiti, documentazione e iscrizione
Per l’iscrizione nel Registro il rappresentante deve:
- aver compiuto 18 anni;
- non avere condanne definitive per determinati reati contro lo Stato, la pubblica amministrazione, la giustizia, l’ordine pubblico, la pubblica incolumità, l’economia pubblica, il patrimonio, la fede pubblica e la persona;
- non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- non essere stato dichiarato fallito, salvo riabilitazione;
- non avere ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale presso la Regione Abruzzo nei due anni precedenti la domanda.
Il gruppo di interesse deve produrre, oltre alla domanda:
- atto costitutivo;
- statuto;
- deliberazione degli organi statutari sulla rappresentanza esterna.
Sono iscrivibili i gruppi:
- con organizzazione interna ispirata al principio democratico;
- portatori di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento;
- costituiti da almeno tre mesi alla data della domanda.
Le domande vanno presentate entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno; l’iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.
Se, a seguito dei controlli successivi all’iscrizione, emerge il difetto dei requisiti, l’Ufficio di presidenza comunica l’esito ai rappresentanti del gruppo e dispone la cancellazione dal Registro.
Diritti dei rappresentanti iscritti
L’attività di rappresentanza può riguardare atti già proposti oppure ancora da proporre all’esame del Consiglio regionale. In particolare:
- per gli atti già proposti, i rappresentanti possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell’istruttoria;
- per gli atti ancora da proporre, le richieste formali e la documentazione sono trasmesse a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, fermo restando l’autonomo criterio di relazione dei gruppi nel rispetto di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire forme e modalità di esercizio dell’attività di rappresentanza per gli atti di propria competenza, nel rispetto degli stessi principi.
I rappresentanti accreditati possono accedere agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta per informazioni e chiarimenti tecnici sugli atti di interesse o sull’organizzazione procedurale dei lavori, nel rispetto della disciplina generale sull’accesso e sul procedimento amministrativo.
Restano ferme le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio in tema di partecipazione, dovere di informazione, consultazioni e soggetti da consultare. Le commissioni possono inoltre svolgere audizioni prioritarie con i rappresentanti iscritti nel Registro; la richiesta è accolta dal presidente della commissione se il gruppo è portatore di interessi pertinenti e salvo esigenze di celerità dell’istruttoria, con priorità per i gruppi di rilevanza nazionale.
Tali disposizioni si applicano anche alle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e alle rispettive articolazioni provinciali.
Sanzioni e divieti
È vietato ai rappresentanti esercitare pressioni sui decisori pubblici tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
I decisori pubblici segnalano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i fatti che possano integrare violazioni delle norme di comportamento. L’Ufficio, secondo criteri predeterminati con propria deliberazione e valutata la gravità della violazione, può applicare:
- richiamo formale;
- sospensione temporanea;
- revoca dell’iscrizione.
Le sanzioni di sospensione e revoca sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale. In caso di revoca, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di due anni.
Regime transitorio
In sede di prima applicazione, i gruppi di interesse potevano chiedere l’accreditamento entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Tale termine è ormai scaduto, per cui la previsione ha oggi rilievo solo storico e non operativo.
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