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Legge

L.R. Abruzzo 59/2010

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 59/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo attua le direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE e coordina la normativa regionale su commercio, somministrazione, artigianato, trasporti e tutela della fauna. Molte disposizioni richiamate risultano poi abrogate; restano rilevanti soprattutto i principi di attuazione e la disciplina sulle specie protette. La legge ha efficacia nel solo territorio abruzzese.

Legge comunitaria regionale Abruzzo 2010: adeguamento a direttive UE su commercio, artigianato, acque di balneazione, biodiversità e aiuti di Stato

Legge comunitaria regionale Abruzzo 2010

La legge adegua l’ordinamento regionale abruzzese agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Interviene in materia di servizi, commercio, artigianato, trasporti, aiuti di Stato, qualità delle acque di balneazione e tutela della fauna selvatica.

Finalità e ambito generale

Il provvedimento dichiara di attuare, per la Regione Abruzzo, la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat e delle specie, e la direttiva 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione. Richiama inoltre l’attuazione degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE.

Commercio e somministrazione di alimenti e bevande

La legge riscrive numerose disposizioni della legge regionale Abruzzo n. 11/2008 in materia di commercio, introducendo o precisando:

  • i requisiti morali per l’esercizio del commercio alimentare e della somministrazione;
  • i requisiti professionali per il settore alimentare;
  • il regime di SCIA per esercizi di vicinato, spacci interni, vendite automatiche, vendite a distanza e vendite a domicilio;
  • la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande, con distinzione tra attività soggette a SCIA e attività soggette ad autorizzazione comunale;
  • la programmazione comunale delle aperture nelle zone tutelate;
  • le regole sul subingresso, sul trasferimento di sede e sulle forme speciali di vendita.

Per la somministrazione, la legge prevede un’unica tipologia di esercizio, con possibilità di servire bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. L’apertura degli esercizi al pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale con silenzio assenso, mentre varie attività accessorie o particolari sono soggette a SCIA al SUAP.

Limiti e programmazione comunale delle aperture

La disciplina regionale consente ai comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione e, analogamente, del commercio su aree pubbliche, ma solo nelle zone da tutelare e in presenza di esigenze di sostenibilità ambientale, sociale e viabilistica. Sono vietati criteri fondati su valutazioni economiche o sulla prova del bisogno di mercato.

Commercio su aree pubbliche

La legge modifica la disciplina del commercio su aree pubbliche, prevedendo:

  • autorizzazione per la vendita in posteggio o in forma itinerante;
  • requisiti morali e professionali per gli operatori;
  • regole sul rilascio, sul numero massimo di autorizzazioni e sulle autorizzazioni stagionali o temporanee;
  • criteri comunali per l’individuazione delle aree e dei posteggi, con tutela delle zone di pregio.

Acconciatore, estetista e tintolavanderia

Per le attività di acconciatore ed estetista la legge richiede rispettivamente abilitazione e qualificazione professionale, introduce la SCIA allo sportello unico, esclude vincoli di distanza minima e parametri numerici, ammette l’esercizio anche presso il domicilio dell’operatore e disciplina i responsabili tecnici per ciascuna sede.

Per la tintolavanderia, l’esercizio è assoggettato a SCIA e deve essere presente un responsabile tecnico. La Regione definisce i contenuti dei corsi e dei diplomi; i comuni vigilano e possono inibire la prosecuzione dell’attività in caso di mancata designazione del responsabile tecnico.

Trasporti

Vengono apportate modifiche alla legge regionale sui servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone, eliminando alcune previsioni transitorie e abrogando specifici commi.

Aiuti di Stato in materia di artigianato

La legge sostituisce la disciplina regionale sugli aiuti in materia di artigianato, disponendo che:

  • gli aiuti soggetti a notifica non siano eseguiti prima dell’autorizzazione della Commissione europea o della scadenza del termine di due mesi dalla notifica completa;
  • gli aiuti in esenzione siano comunicati alla Commissione;
  • le misure de minimis siano adottate nel rispetto della normativa europea senza preventiva notifica o comunicazione.

Qualità delle acque di balneazione

La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2006/7/CE, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Tutela della fauna selvatica e biodiversità

La parte più strutturata e ancora significativa della legge è la riscrittura della legge regionale Abruzzo n. 50/1993 sulla tutela della fauna cosiddetta minore. La disciplina individua le specie protette nell’allegato A, vieta cattura, detenzione, uccisione, trasporto e commercio degli esemplari, nonché alterazioni degli habitat, e prevede limitate deroghe per ricerca, didattica, gestione di specifiche specie e alcune attività tradizionali locali. Sono previste sanzioni amministrative da 150 a 2.500 euro con confisca degli esemplari.

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