Sentenza del 12/04/2017 n. 9478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato una cartella IRAP relativa all'anno d'imposta 2003. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, sostenendo che l'autonoma organizzazione non richiede necessariamente l'impiego di lavoratori dipendenti. Con il secondo motivo ha contestato l'insufficiente motivazione della CTR sulla natura e sull'entità dei compensi corrisposti a collaboratori o soggetti terzi e sulla loro irrilevanza ai fini dell'IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata e insufficiente la valutazione della CTR. Ha chiarito che l'autonoma organizzazione può sussistere anche in assenza di dipendenti, qualora il professionista utilizzi in modo non occasionale e rilevante collaborazioni autonome o servizi esterni, oltre a beni strumentali o capitale eccedenti il minimo indispensabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi stabilito definitivamente se l'IRAP fosse dovuta, ma ha disposto una nuova valutazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
"Presupposto dell'imposta è la sussistenza di un'autonoma struttura organizzativa esterna"
L'IRAP è dovuta dal professionista quando l'attività è esercitata mediante un'organizzazione autonoma esterna, desumibile dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, dal ricorso non occasionale al lavoro altrui o dall'apporto di capitale. L'assenza di dipendenti, da sola, non esclude l'autonoma organizzazione.
D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La cartella di pagamento IRAP era stata emessa mediante il procedimento di liquidazione automatizzata previsto dalla norma; la validità sostanziale dell'imposizione è stata tuttavia esaminata con riferimento alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; l'Agenzia lo ha invocato per contestare l'interpretazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi o l'insufficienza della motivazione nei limiti applicabili; è stato invocato per contestare la mancata valutazione dei compensi corrisposti a terzi.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare la presenza di dipendenti: occorre valutare complessivamente l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
- Le collaborazioni autonome, i contratti di fornitura e i servizi esterni possono integrare il requisito dell'autonoma organizzazione se sono rilevanti, continuativi e funzionali al potenziamento dell'attività.
- Anche un solo dipendente o un singolo collaboratore può essere un indice di autonoma organizzazione, ma non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP: contano qualità, quantità, continuità e ruolo effettivo dell'apporto.
- Devono essere considerati anche i beni strumentali e il capitale impiegati, verificando se eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
- In caso di contestazione, il giudice deve esaminare concretamente natura, entità e continuità dei compensi a terzi e spiegare perché tali elementi siano o non siano idonei a potenziare la capacità produttiva del professionista.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull'obbligo tributario: comporta un nuovo giudizio di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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