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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12795/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 05/10/2017 - 18/12/2019, adottata in relazione a indagini e misura cautelare per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. e art. 3 legge n. 146/2006. Il ricorrente era stato condannato in primo grado (26/03/2019) e poi assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (sentenza n. 765 del 03/11/2021) perché "il fatto non sussiste". In cassazione il ricorrente contestava (1) la qualificazione e la valutazione, ai fini della riparazione, della sua partecipazione alla riunione del 27/02/2011 (sostenendo che si trattava di un incontro privato e che la sentenza di assoluzione aveva escluso la mafiosità dell'associazione) e (2) l'identificazione della sua presenza alla riunione, lamentando possibile omonimia e l'assenza di accertamento positivo in sede di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'analisi del giudice della riparazione: il giudice della riparazione ha autonomia rispetto al giudizio di cognizione e può valutare, con ragionamento logico-giuridico proprio, se la condotta dell'istante abbia creato la "falsa apparenza" di configurabilità del reato tale da essere causa della detenzione. La Corte ha ritenuto che la partecipazione del Demasi alla riunione del 27/02/2011 e la sua esternazione di conformità costituivano condotta materiale non esclusa dalla sentenza di assoluzione e idonea a generare l'apparenza di collegamento associativo che ha portato all'adozione della misura cautelare. Il motivo che impugnava l'identificazione è stato dichiarato aspecifico e inammissibile in cassazione perché non ha contestato puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente è stata invece respinta per genericità della memoria.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in materia di trattazione del ricorso (rito camerale). Indica la norma procedurale sul procedimento in Cassazione in camera di consiglio; usato per inquadrare la forma di trattazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e travisamento del fatto). È stata evocata dal ricorrente per denunciare violazioni di motivazione e travisamento del fatto; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate o aspecifiche.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa alla custodia cautelare in carcere (presupposti dell'adozione della misura). La Corte ha esaminato se la condotta del ricorrente avesse creato la falsa apparenza che giustificasse l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al procedimento in camera di consiglio; si collega alle regole di trattazione non partecipata dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice ha autonomia logico-giuridica rispetto al giudizio di merito: valuta se la condotta del richiedente abbia creato l'apparenza di illecito che ha determinato la detenzione, non se sussistono gli estremi del reato in senso penale.
  • La sentenza di assoluzione vincola il giudice della riparazione quanto agli accertamenti storici che sono stati esplicitamente esclusi, ma non impedisce l'uso di circostanze non smentite o non escluse dal giudice di merito; tali circostanze possono giustificare il rigetto della domanda di riparazione se dimostrano che il richiedente ha dato causa alla detenzione.
  • Il giudice della riparazione può avvalersi di elementi investigativi utilizzabili in dibattimento, purché tali elementi non siano stati espressamente esclusi nel processo di cognizione; la loro valutazione è autonoma e finalizzata all'accertamento del rapporto di causa-effetto tra la condotta e la detenzione.
  • Le doglianze in cassazione riguardanti accertamenti fattuali (es. identificazione) devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; motivi generici o reiterazioni di argomentazioni già esaminate sono inammissibili o dichiarate aspecifiche.
  • In sede di cassazione il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese; la parte resistente ottiene la liquidazione delle spese solo se il suo contributo in sede di legittimità è stato effettivamente utile e specifico; memorie generiche possono escludere la liquidazione a favore della resistente.

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