Sentenza del 14/02/2017 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Crediti previdenziali - Opposizione - Omissione - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata opposizione tempestiva rende definitiva e intangibile la pretesa contributiva contenuta nella cartella. Dopo tale consolidamento, il diritto dell'ente alla contribuzione non è più soggetto a prescrizione; può invece prescriversi soltanto l'azione esecutiva finalizzata a riscuotere il credito definitivamente accertato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della mancata opposizione alla cartella di pagamento relativa a crediti previdenziali. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'opposizione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica della cartella. Tale termine è perentorio, poiché la sua scadenza senza impugnazione rende non più contestabile la pretesa contributiva e consente la rapida riscossione del credito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 46/1999, art. 24
Il termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento è fissato in quaranta giorni dalla sua notifica.
Il termine è perentorio: se il debitore non propone opposizione entro quaranta giorni, la pretesa contributiva diventa definitiva e non può più essere contestata nel merito.
Massime di principio
- In materia di crediti previdenziali, la cartella di pagamento deve essere impugnata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
- La mancata opposizione tempestiva consolida la pretesa contributiva e impedisce successive contestazioni relative all'esistenza o all'ammontare del credito.
- Una volta definitiva la cartella, non si prescrive più il diritto sostanziale alla contribuzione; può prescriversi soltanto il diritto di procedere esecutivamente alla riscossione.
- Il debitore deve verificare immediatamente la data e la regolarità della notifica della cartella, poiché il decorso del termine può determinare la perdita della possibilità di contestare il credito.
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