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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 4549 - Comm. Trib. Prov. Milano

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità del costo ai fini reddituali - Sussiste anche retroattivamente - Detraibilità dell'Iva - Non spetta - Ignoranza della frode - Onere in capo al cessionario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni realmente avvenute sotto il profilo oggettivo, ma riferite a soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali. Il contribuente sosteneva la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, mentre l'Amministrazione finanziaria riteneva che la natura fraudolenta delle operazioni impedisse entrambi i benefici. La questione centrale era anche l'applicabilità retroattiva dell'art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012.

La decisione

La deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP è stata riconosciuta, poiché l'art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012 si applica retroattivamente, ai sensi del comma 3, anche alle operazioni anteriori alla sua entrata in vigore, quando l'inesistenza è soltanto soggettiva. L'IVA, invece, resta indetraibile, poiché la detrazione è esclusa anche per fatture relative a operazioni inesistenti sotto il solo profilo soggettivo. Il contribuente può evitare l'indetraibilità solo dimostrando di non aver potuto conoscere la frode nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza esigibile da un imprenditore mediamente avveduto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La distinzione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva è decisiva: se l'operazione è realmente avvenuta, il costo può rimanere deducibile ai fini reddituali e IRAP, anche quando il fornitore indicato in fattura non coincide con il soggetto effettivo.
  • La disciplina dei costi e quella dell'IVA seguono regole diverse: la deducibilità del costo può essere ammessa, mentre la detrazione dell'IVA resta preclusa per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Per conservare il diritto alla detrazione dell'IVA, il cessionario deve dimostrare la propria buona fede e di aver adottato verifiche e cautele coerenti con la diligenza di un imprenditore mediamente avveduto.
  • La retroattività della disciplina prevista dall'art. 8 del d.l. 16/2012 consente di applicare il regime favorevole della deducibilità anche a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La mera effettività economica della prestazione non basta per detrarre l'IVA: occorre anche dimostrare che il cessionario non sapeva e non avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode commessa nella catena commerciale.

Testo integrale

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