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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05347/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in furto aggravato (art. 624-bis e art. 625 c.1 n.2 c.p.), denunciando violazioni degli artt. 192, 234 e 546 c.p.p. per difetto/insufficienza di motivazione e per omissione di valutazione delle immagini video di videosorveglianza (assenti nel supporto informatico all'udienza di appello), nonché travisamento della prova. Contestava che il riconoscimento operato dal sovr. Laurentis su immagini di scarsa qualità non trovasse riscontro nei frame acquisiti e che le relazioni tecniche (Conte) evidenziassero compatibilità solo parziale e incertezze. Chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria, una perizia sulle immagini, l'esclusione dell'aggravante dell'effrazione per mancata riproduzione dell'ingresso e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi per motivazione meramente apparente e insufficientemente argomentata: il giudice d'appello si è limitato a qualificare la testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria come affidabile senza confrontarsi con le specifiche discordanze tra le dichiarazioni dell'operante e i filmati acquisiti né con gli esiti critici della consulenza tecnica. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria su immagini è prova atipica la cui efficacia dipende dalla credibilità della deposizione e dalla verificazione della genuinità e idoneità dei filmati. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina il furto in abitazione privata; richiamata quale fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 625 c.1 n.2 cod. pen.

    Comma che aggravava la fattispecie del furto (con l'aggravante dell'effrazione), richiamato come elemento della contestazione penale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al dovere del giudice di fornire motivazione adeguata e di affrontare le censure di parte; utilizzato per censurare motivazione apparente.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai limiti della prova e alla necessità di valutare correttamente le fonti probatorie (contesto procedurale e valutazione delle prove).

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza d'appello e al requisito della sua completezza rispetto ai motivi di impugnazione.

  • art. 341 cod. proc. pen.

    Norma sulla acquisizione di documenti e materiali probatori: il filmato di videosorveglianza era stato acquisito agli atti ai sensi di tale norma; la Corte richiama la necessità di verificarne la genuinità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente in riferimento al principio del ragionevole dubbio: una prova atipica e dubbia non può superare il dubbio richiesto per la condanna.

  • Giurisprudenza di Sezione (citata in motivazione)

    richiami a Sez.2 n.41375/2023, Sez.1 n.41153/2024, Sez.6 n.49758/2012, Sez. F- n.37012/2019

    La Cassazione ribadisce che il riconoscimento derivante dalla visione di immagini da parte di un operatore di polizia giudiziaria è una prova atipica ammissibile ma la cui efficacia dipende dalla credibilità della deposizione e dalla preventiva verifica della genuinità e idoneità dei filmati; quando la certezza del riconoscimento è messa in dubbio la prova perde efficacia.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una persona da parte di un operatore di polizia giudiziaria su immagini video è una prova atipica: il giudice deve valutare criticamente la deposizione dell'operante e verificare la genuinità e la qualità dei filmati prima di fondare su di essa una condanna.
  • La mera affermazione della credibilità di un testimone qualificato non è sufficiente: il giudice d'appello è obbligato a confrontarsi specificamente con le censure di parte e a motivare in modo non tautologico rispetto ai punti di discordanza tra testimonianze e altri elementi probatori.
  • Se le immagini video sono di scarsa qualità o le analisi tecniche della polizia scientifica risultano inconcludenti, il giudice deve valutare la necessità di rinnovare l'istruttoria (perizia o acquisizione di ulteriore prova) invece di ritenere chiusa la valutazione probatoria.
  • L'assenza del supporto informatico contenente i filmati all'udienza di appello o la mancata visione diretta del materiale probatorio risultante dagli atti può compromettere la capacità del giudice di replicare alle censure e può integrare vizio di motivazione.
  • Le circostanze aggravanti (es. effrazione) devono risultare provate nei fatti; se fasi essenziali dell'azione non sono riprodotte nel filmato o non risultano provate, il giudice deve ponderare l'illiceità dell'aggravante e non assumerla automaticamente.

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