Cassazione Civile, Ordinanza n. 13662/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni emesse dal Comune per il pagamento di un importo forfettario, originariamente pattuito in una convenzione del 20 maggio 1976, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione delle strade circostanti l'insediamento portuale, importo soggetto a rivalutazione annuale. La contestazione in appello e poi in cassazione riguardava esclusivamente la decorrenza della rivalutazione: secondo la società, essa avrebbe dovuto operare di anno in anno dalle singole scadenze dei ratei fino al pagamento, e non dalla data della convenzione. Con l'unico motivo di ricorso la società deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare l'efficacia vincolante di un precedente giudicato del Tribunale di Ravenna (sent. n. 214/1991) e nel non considerare altri giudicati successivi che, a suo dire, avrebbero confermato la tesi della rivalutazione dalla singola scadenza. La ricorrente lamentava inoltre che il giudice di merito avesse fatto applicazione della giurisprudenza sul giudicato relativo alla frazione di un credito in un rapporto di durata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che il motivo non censurasse tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: in particolare non affrontava la discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza del 1991 richiamata come giudicato e non si confrontava con un ulteriore precedente successivo indicato dal giudice di merito. Dall'altro lato, ha rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso, poiché la parte che invocava il giudicato non aveva trascritto integralmente il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato, limitandosi a richiamarne stralci; ciò impediva alla Corte di verificare se il dispositivo fosse univocamente nel senso sostenuto dalla ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La deduzione di violazione del giudicato richiede che sia chiaramente individuato il contenuto precettivo della decisione passata in giudicato e il suo effettivo ambito di efficacia.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invoca un giudicato, occorre riprodurre il testo rilevante della sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci o sintesi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità, ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione del giudicato deve indicare in modo specifico il contenuto della decisione passata in giudicato e trascriverne il testo rilevante, così da consentire il controllo della Corte sulla portata precettiva del giudicato stesso.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; l'omessa censura di anche una sola autonoma ragione decisoria rende inutile lo scrutinio nel merito.
- La verifica dell'efficacia del giudicato richiede un contenuto chiaro e univoco della sentenza invocata; in presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo o di formulazioni ambigue, la parte che invoca il giudicato deve dimostrare in modo compiuto la lettura da essa sostenuta.
- Nel giudizio di legittimità, il richiamo a precedenti favorevoli non basta se non è spiegato come essi siano ancora efficaci e non superati da giudicati successivi richiamati dal giudice di merito.
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