Sentenza del 19/05/2015 n. 2020 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Redditi diversi - Operazioni speculative - Cessioni di terreni edificabili - Plusvalenze - Determinazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. In assenza dell'integrale e tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva, la plusvalenza deve essere determinata secondo la disciplina ordinaria prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi, senza poter applicare il regime derogatorio collegato alla rideterminazione del valore dei terreni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili o agricoli secondo il regime agevolato previsto per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2002. Tale regime derogatorio era subordinato all'integrale e tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva. Poiché tale pagamento non risultava effettuato nei termini e per l'intero importo, non si erano perfezionate le condizioni richieste dalla legge per beneficiare della determinazione agevolata della plusvalenza.
Norme richiamate
Art. 81, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917/1986
La disposizione disciplina le plusvalenze derivanti da operazioni speculative, comprese quelle realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e di determinati terreni agricoli.
Art. 917/1986 relativo alla determinazione delle plusvalenze
La disciplina ordinaria resta applicabile quando non si perfezionano le condizioni previste per il regime derogatorio, tra cui il pagamento integrale e tempestivo dell'imposta sostitutiva.
Normativa sulla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2002
La rivalutazione del valore dei terreni e la conseguente determinazione agevolata della plusvalenza richiedono il rispetto puntuale degli adempimenti previsti, incluso l'integrale e tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva.
Massime di principio
- I regimi fiscali agevolativi o derogatori sono normalmente subordinati al rispetto integrale e tempestivo degli adempimenti previsti dalla legge.
- Il mancato, tardivo o parziale pagamento dell'imposta sostitutiva può impedire il perfezionamento dell'agevolazione e comportare l'applicazione della disciplina ordinaria.
- Per la cessione di terreni edificabili o agricoli, la plusvalenza non può essere calcolata sulla base di un valore rivalutato se il contribuente non ha validamente completato la procedura prevista dalla normativa.
- In caso di contestazione, occorre verificare documentazione, importo, scadenza e modalità del versamento dell'imposta sostitutiva, poiché gli adempimenti formali e temporali possono essere condizioni essenziali per il beneficio fiscale.
Testo integrale
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