Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05143/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Foti impugnava la conferma della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (inottemperanza all'obbligo di versamento della cauzione imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la condanna non avrebbe tenuto conto della totale impossidenza economica dell'imputato, che renderebbe inesigibile l'adempimento; 2) intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (prescrizione). Ha constatato che il reato si è consumato il 1° maggio 2018; il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione è di cinque anni. Va considerata la sospensione per i rinvii richiesti dalla difesa (455 giorni, e non 350 come aveva valutato la Corte di appello). Con il conteggio corretto la prescrizione è maturata il 30 luglio 2024. La Corte d'appello aveva inoltre erroneamente applicato una sospensione aggiuntiva ex art. 159, comma 2, n. 1, c.p. (testo introdotto dalla legge n. 103/2017) che opera invece a partire dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 544 c.p.p.), fissato nel caso al 2 settembre 2024, data successiva alla prescrizione. Non sussistendo i presupposti per l'immediato proscioglimento (poiché il primo motivo richiederebbe un nuovo esame di merito sulla situazione economica), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Tipizzazione della contravvenzione per inottemperanza all'obbligo di versamento della cauzione disposto con misura di prevenzione (sorveglianza speciale).

  • art. 157, primo comma; art. 160, terzo comma; art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Determinano la durata massima della prescrizione per il reato contravvenzionale (nel caso, cinque anni) e le modalità generali di computo del termine.

  • art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Prevede la sospensione del termine di prescrizione per i rinvii disposti su richiesta della difesa; la Corte ha accertato che tali sospensioni ammontano a 455 giorni e devono essere computate correttamente.

  • art. 159, secondo comma, n. 1, cod. pen. (teso pro-tempore dalla legge n. 103/2017)

    Prevede una causa di sospensione che opera dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 544 c.p.p.) fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi. La Corte ha chiarito che questa sospensione non può essere fatta decorrere anteriormente al termine di cui all'art. 544 c.p.p.; nel caso esaminato avrebbe avuto efficacia solo dopo la scadenza già maturata della prescrizione.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Fissa il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; da tale termine decorre, ove ricorrano le condizioni normative, la sospensione prevista dall'art. 159, secondo comma, n. 1.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola l'immediato proscioglimento in caso di vizio che comporti tale effetto; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per proscioglimento immediato perché l'accoglimento del primo motivo (impossidenza economica) comporterebbe solo la rinnovazione del giudizio di merito.

Massime di principio

  • La prescrizione deve essere calcolata partendo dalla data di consumazione del reato e tenendo conto con precisione di tutte le sospensioni: errori nel conteggio possono determinare l'annullamento della condanna.
  • Le sospensioni del termine di prescrizione per rinvii disposti su istanza della difesa (art. 159, primo comma, n. 3) devono essere conteggiate esattamente; non vanno confuse con altre cause di sospensione che decorrono da punti temporali diversi.
  • La causa di sospensione introdotta dall'art. 159, secondo comma, n. 1 (legge n. 103/2017) decorre dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado (art. 544 c.p.p.) e non può essere fatta operare prima di tale termine.
  • Quando la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Allegazioni difensive sulla impossidenza economica dell'imputato richiedono valutazione di merito e prove: se la decisione di merito non ha esaminato adeguatamente tali elementi, il rimedio non è l'immediato proscioglimento, ma eventualmente un nuovo giudizio di merito.
  • Per la difesa è fondamentale documentare tempestivamente e con evidenze la situazione economica e vigilare sul corretto computo dei termini processuali e delle sospensioni, chiedendo eventualmente la declaratoria di prescrizione quando il calcolo è favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.