Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5088/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 2499/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, resa all'esito al procedimento R.G. n. 11009/2023, pubblicata in data 05/04/2024.

Giustizia amministrativa202505294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2499/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, per un valore corrispondente a quello perduto, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, ed era stato condannato il Ministero alla relativa attribuzione. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di esecuzione della sentenza, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. L'ordine di esecuzione è stato escluso limitatamente alla parte relativa alle spese liquidate nella sentenza del giudice del lavoro, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, non aveva proposto il ricorso in ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi dopo la comunicazione della perdurante inerzia da parte del ricorrente. Il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, ove dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto necessario ai fini dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice del lavoro quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione della Carta Docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il dispositivo del titolo entro un termine assegnato con la decisione.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, stabilendone preventivamente i poteri, il termine di intervento e il compenso a carico dell'Amministrazione inadempiente.
  • Il difensore antistatario, quale titolare di un autonomo credito per le spese processuali liquidate nel titolo giudiziale, deve proporre autonomamente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di tale parte del titolo; il ricorso promosso dal solo assistito non consente al giudice di ordinare l'esecuzione in favore del difensore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.