Regolamento (UE) 2021/147
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione dispone la registrazione nel registro UE del nome "Český modrý mák" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Cechia e l’assenza di opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Český modrý mák" per un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.8 (spezie e prodotti affini).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Český modrý mák" come indicazione geografica protetta (IGP). Produce effetti nei confronti di tutti gli Stati membri, essendo un regolamento di esecuzione direttamente applicabile; riguarda il prodotto identificato come appartenente alla classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al perimetro materiale della registrazione.
Iscrizione di "Český modrý mák" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Český modrý mák" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto del fatto che la domanda era già stata pubblicata senza che siano state presentate opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione presentata dalla Cechia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, sussistevano le condizioni per procedere alla registrazione del nome.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 dispone che "Český modrý mák" è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato I del trattato, richiamata nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia la categoria degli altri prodotti indicati, tra cui spezie e prodotti affini. La registrazione comporta la protezione del nome nell’ordinamento UE secondo le regole proprie delle indicazioni geografiche protette.
Entrata in vigore e portata giuridica
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere vincolante integrale del regolamento e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 registra il nome "Český modrý mák" come indicazione geografica protetta (IGP). Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.8 dell’allegato I del trattato, richiamata nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli altri prodotti indicati (spezie ecc.).
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di registrazione presentata dalla Cechia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome viene registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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