Regolamento (UE) 2021/573
Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1o febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/625 per disciplinare in modo più puntuale l’ingresso nell’Unione di lumache vive e di prodotti composti destinati al consumo umano. Introduce una definizione di "lumache", estende gli obblighi documentali e di certificazione, e adegua le regole sui prodotti composti e su taluni materiali destinati alla produzione di budelli. Prevede inoltre un’esclusione per i campioni importati ai soli fini di analisi e controllo qualità, non destinati alla commercializzazione.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/625 per estendere e precisare le condizioni di importazione nell’Unione di lumache vive, prodotti composti e, in parte, budelli destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite destinate all’ingresso nell’Unione di lumache vive, prodotti composti e materie prime/merci rilevanti ai fini della certificazione sanitaria previste dal regolamento delegato (UE) 2019/625, con riferimento alle importazioni da paesi terzi o loro regioni verso l’UE. Sono espressamente esclusi i campioni di merci destinate al consumo umano importati solo per analisi del prodotto e controllo della qualità, senza immissione in commercio. Alcune modifiche si applicano dal 21 aprile 2021, in coerenza con l’applicazione degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli
Il regolamento delegato (UE) 2021/573 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/625 per rafforzare e chiarire le condizioni di ingresso nell’Unione di alcune merci destinate al consumo umano. La finalità è quella di ridurre i rischi di non conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare, assicurando al contempo maggiore chiarezza per operatori e autorità dei paesi terzi.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e si fonda sull’articolo 126, paragrafo 1, di tale regolamento. Nei considerando, la Commissione evidenzia che il regime già previsto per le lumache preparate e per determinati prodotti composti deve essere esteso e adattato alle lumache vive e ad alcune categorie di prodotti composti, tenendo conto del rischio sanitario connesso alla composizione e alle condizioni di conservazione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Le modifiche incidono sul sistema di requisiti per l’ingresso nell’Unione di partite di lumache vive, prodotti composti e materiali connessi alla produzione di budelli. Il regolamento precisa inoltre che non si applica alle merci destinate al consumo umano importate esclusivamente come campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità, purché non siano immesse in commercio. Questa esclusione è rilevante perché tali merci non presentano, per definizione, un rischio per la sanità pubblica nell’ambito considerato.
Definizione e classificazione delle lumache
Per evitare incertezze applicative, viene introdotta una definizione autonoma di "lumache" all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/625. La definizione richiama le lumache di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e altre specie appartenenti alle famiglie Helicidae, Hygromiidae e Sphincterochilidae, purché destinate al consumo umano. Inoltre, le lumache vive vengono espressamente ricondotte al codice NC 0307 60 00, ai fini della disciplina di importazione.
Certificazione ufficiale per lumache vive e prodotti composti
Il regolamento estende la logica della certificazione ufficiale alle lumache vive e a taluni prodotti composti. In particolare:
- le lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 rientrano tra le merci per le quali è richiesto il certificato ufficiale;
- i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), sono anch’essi soggetti a certificazione, salvo l’eccezione per i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati.
La ratio è quella di ridurre il rischio di non conformità e di richiamare gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti dei paesi terzi alle prescrizioni dell’Unione.
Regole sui prodotti composti
L’articolo 12 viene riscritto per chiarire che le partite di prodotti composti classificati con specifici codici NC dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 possono entrare nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto composto proviene da stabilimenti situati in paesi terzi o regioni autorizzati all’esportazione nell’Unione, oppure da stabilimenti situati in Stati membri. L’elenco dei codici NC comprende, tra gli altri, le voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 e 2208.
Il considerando chiarisce che il rischio associato ai prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di magazzinaggio; per questo le partite destinate alla commercializzazione devono essere soggette a una verifica documentale più rigorosa.
Attestato privato per determinati prodotti composti
Per alcune categorie di prodotti composti a lunga conservazione che non presentano il profilo di rischio più elevato, il certificato ufficiale è sostituito da un attestato privato. Tale attestato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite dei prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), quando non contengono altri prodotti a base di carne diversi da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati, e le partite di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c). L’attestato deve confermare il rispetto delle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Budelli e materie prime di origine animale
Il regolamento modifica anche l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625, chiarendo che la disciplina sulle carni separate meccanicamente e sui prodotti a base di carne non si applica ai budelli, definiti dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Nei considerando si precisa che le vesciche e gli intestini usati per la produzione di budelli sono sottoposti a trattamenti tali da eliminare il rischio per la sanità pubblica, e che le materie prime per tali budelli possono provenire da macelli sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche relative ai budelli e alla disciplina dei prodotti composti soggette al nuovo regime documentale si applicano dal 21 aprile 2021, in coerenza con la data di applicazione degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione delle categorie soggette a requisiti di ingresso
All’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/625 è aggiunto il punto v) relativo alle "lumache vive". Viene così esteso l’ambito delle merci sottoposte alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione.
Esclusione per campioni destinati ad analisi
All’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta una nuova lettera c) che esclude dal campo di applicazione del regolamento le merci destinate al consumo umano importate per il prelievo di campioni ai fini dell’analisi del prodotto e del controllo della qualità, purché non siano immesse in commercio.
Definizione di lumache
All’articolo 2 è inserito il punto 14 bis, che definisce "lumache" come quelle di cui all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano.
Classificazione tariffaria delle lumache vive
All’articolo 3 è aggiunta la lettera c), che include le lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Modifica delle regole sulle materie prime per budelli
All’articolo 7, lettera d), il testo è sostituito per escludere i budelli, definiti all’articolo 2, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dal novero delle carni separate meccanicamente e dei prodotti a base di carne soggetti alla disciplina richiamata.
Prodotti composti: condizioni di ingresso
L’articolo 12, paragrafo 1, è sostituito e stabilisce che le partite di prodotti composti classificate con i codici NC elencati devono entrare nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o regioni autorizzati all’esportazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, oppure in stabilimenti situati in Stati membri.
Certificazione ufficiale per lumache vive e prodotti composti
All’articolo 13, paragrafo 1, sono inserite: la lettera d), che assoggetta a certificato ufficiale le lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00; e la lettera e), che include i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), salvo i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati.
Attestato privato per alcuni prodotti composti
L’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito: per i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se non contengono altri prodotti a base di carne diversi da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati, e per quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è richiesto un attestato privato preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, a conferma del rispetto delle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Decorrenza e applicazione differita di alcune modifiche
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1, punto 5, punto 7, lettera b), e punto 8 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, in coordinamento con l’applicazione degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
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