Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/140

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/140 della Commissione dell’1 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Munster»/«Munster-Géromé» (DOP)]

Normativa europea32021R0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Munster"/"Munster-Géromé", a seguito dell'esame della domanda presentata dalla Francia e pubblicata per opposizione a livello unionale. La Commissione prende atto che non sono pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dispone quindi l'approvazione della modifica. Il testo precisa inoltre che la protezione è soggetta al periodo transitorio nazionale già previsto dalla Francia per alcuni operatori fino al 31 dicembre 2023.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Munster"/"Munster-Géromé".

Ambito di applicazione

Si applica al nome protetto "Munster"/"Munster-Géromé" registrato come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda gli operatori del settore lattiero-caseario e caseario interessati dalla produzione e commercializzazione del formaggio DOP, nonché gli operatori stabiliti in Francia che beneficiano del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore; la protezione approvata è però soggetta al periodo transitorio nazionale stabilito dalla Francia fino al 31 dicembre 2023 per gli operatori che soddisfano le condizioni previste.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Munster"/"Munster-Géromé"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/140 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Munster"/"Munster-Géromé". L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e segue la procedura di esame, pubblicazione e assenza di opposizioni a livello unionale.

Ambito e presupposti procedurali

La domanda di modifica è stata presentata dalla Francia per una DOP già registrata in forza del regolamento (CE) n. 1107/96. La Commissione richiama l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina l'esame delle modifiche del disciplinare, e qualifica la modifica come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni ai sensi dell'articolo 51.

Elementi della procedura di opposizione richiamati nei considerando

Nel testo vengono ricordate le opposizioni presentate in sede nazionale da diversi operatori francesi rispetto a specifiche clausole del disciplinare, in particolare su:

  • razze bovine ammesse per il latte;
  • provenienza della razione di base della mandria da latte;
  • quota di erba nella razione;
  • superficie di pascolo per ciascuna vacca;
  • durata minima del pascolamento;
  • limite dei concentrati;
  • condizioni di stagionatura, con riferimento a umidità e temperature. La Commissione osserva tuttavia che non le è stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; di conseguenza, la modifica può essere approvata.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il nome "Munster"/"Munster-Géromé" (DOP).

L'articolo 2 precisa che la protezione così riconosciuta è soggetta al periodo transitorio stabilito dalla Francia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale periodo transitorio deriva dal decreto francese del 18 luglio 2019, che modifica il decreto dell'8 novembre 2018, ed è destinato agli operatori che soddisfano le condizioni previste; la scadenza richiamata è il 31 dicembre 2023.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per i professionisti del settore, il regolamento conferma l'efficacia unionale della modifica del disciplinare della DOP e, al contempo, preserva un regime transitorio nazionale per alcuni operatori francesi fino al 31 dicembre 2023. L'atto va letto insieme al disciplinare modificato e alla normativa francese richiamata, in quanto la disciplina concreta di produzione e di commercializzazione del formaggio DOP deriva dall'insieme di tali fonti.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome "Munster"/"Munster-Géromé" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Periodo transitorio per alcuni operatori francesi

L'articolo 2 subordina la protezione riconosciuta all'articolo 1 al periodo transitorio stabilito dalla Francia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il periodo transitorio deriva dal decreto francese del 18 luglio 2019, che modifica il decreto dell'8 novembre 2018, ed è applicabile agli operatori che soddisfano le condizioni previste; la scadenza indicata è il 31 dicembre 2023.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto procedurale della modifica non minore

Nei considerando si richiama la procedura prevista dagli articoli 50, paragrafo 2, lettera a), 51 e 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda francese è stata esaminata dalla Commissione, pubblicata per opposizione e, non essendo stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione, la modifica è stata approvata.

Contenuto sostanziale delle contestazioni nazionali

La domanda nazionale aveva suscitato opposizioni di vari operatori rispetto ad alcune prescrizioni del disciplinare, tra cui: origine del latte da determinate razze bovine; percentuali di razione di base prodotta nella zona geografica o in azienda; quota di erba nella razione; superficie di pascolo per vacca; durata minima del pascolamento; limite ai concentrati; condizioni di stagionatura in termini di umidità e temperatura. Il regolamento non riproduce il dettaglio delle modifiche approvate, ma conferma l'approvazione complessiva della modifica pubblicata.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheprodotti agroalimentaridisciplinari di produzionediritto alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.