Regolamento (UE) 2021/120
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/120 della Commissione del 2 febbraio 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza come nuovo alimento, dopo il parere favorevole dell’EFSA sulla sua sicurezza alle condizioni d’uso proposte. L’autorizzazione è accompagnata da specifiche tecniche, livelli massimi di impiego e da un’avvertenza allergenica per i consumatori allergici alla senape. La Commissione non concede invece la tutela dei dati di proprietà industriale richiesta dal proponente e modifica di conseguenza l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza quale nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) come nuovo alimento, nelle sole categorie e condizioni d’uso autorizzate dall’allegato. Riguarda gli operatori del settore alimentare che intendano usare tale ingrediente nei prodotti elencati (barrette ai cereali, muesli, prodotti estrusi per la prima colazione, snack, pane e panini specifici, sostitutivi della carne e polpette di carne). Non si applica oltre i limiti di composizione, etichettatura e livelli massimi fissati; la tutela dei dati di proprietà industriale è espressamente negata.
Autorizzazione della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza quale nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/120 della Commissione attua il regolamento (UE) 2015/2283 in materia di nuovi alimenti e consente l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza. La misura si fonda sul parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando un possibile rischio di reazioni allergiche nei soggetti allergici alla senape.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il regolamento richiama il principio cardine del sistema UE sui nuovi alimenti: possono essere commercializzati solo i prodotti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La domanda è stata presentata il 31 dicembre 2018 da Avena Nordic Grain Oy ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA il 19 giugno 2019 e l’Autorità ha adottato il proprio parere il 30 giugno 2020, concludendo per la sicurezza del nuovo alimento nelle condizioni proposte.
Valutazione di sicurezza e profilo allergenico
L’EFSA ha ritenuto la polvere sicura nei limiti di impiego richiesti dal richiedente. Tuttavia ha anche concluso che il prodotto può provocare reazioni allergiche in persone allergiche alla senape. Per questa ragione, la Commissione ha subordinato l’autorizzazione a un requisito specifico di etichettatura: i prodotti contenenti il nuovo alimento devono riportare un’indicazione che consenta ai consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape di evitarne il consumo.
Ambiti di utilizzo autorizzati
L’allegato stabilisce una serie tassativa di categorie alimentari nelle quali il nuovo alimento può essere impiegato, con relativi limiti massimi:
- barrette ai cereali misti: 20 g/100 g;
- muesli e analoghi mix di cereali per la prima colazione: 20 g/100 g;
- prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione: 20 g/100 g;
- snack, esclusi le patatine: 15 g/100 g;
- pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali (ad esempio semi, uva passa, erbe aromatiche): 7 g/100 g;
- pane nero recante dicitura sull’assenza o presenza ridotta di glutine, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014: 7 g/100 g;
- pane e panini multicereali: 7 g/100 g;
- prodotti sostitutivi della carne: 10 g/100 g;
- polpette di carne: 10 g/100 g.
Specifiche del nuovo alimento
Il regolamento inserisce anche una scheda di specifiche nella tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il nuovo alimento è definito come polvere ottenuta dai semi parzialmente disoleati delle cultivar "doppio zero" (00) di rapa e colza non geneticamente modificate, mediante processi destinati a ridurre glucosinolati e fitati. Sono fissati parametri analitici per proteine, lipidi, carboidrati totali, fibre, umidità, ceneri, glucosinolati totali, fitato, indice di perossido, metalli pesanti e criteri microbiologici, con indicazione dei relativi metodi o unità di misura.
Etichettatura e avvertenze
La denominazione di vendita da usare in etichetta è "polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza". Inoltre, l’avvertenza allergenica deve essere riportata accanto all’elenco degli ingredienti, per informare sulla possibile provocazione di reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape.
Mancata tutela dei dati e conseguenze
La Commissione precisa che non sono soddisfatte le condizioni per riconoscere la tutela dei dati di proprietà industriale richiesta dal richiedente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, l’autorizzazione e l’iscrizione nell’elenco UE avvengono senza protezione esclusiva dei dati presentati e solo sulla base delle informazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sui nuovi alimenti.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e iscrizione nell’elenco UE
L’articolo 1 inserisce la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione vale alle condizioni e con i requisiti di etichettatura riportati nell’allegato.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per includere la nuova voce relativa al nuovo alimento autorizzato, con relative condizioni d’uso, etichettatura e specifiche.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato consente l’impiego del nuovo alimento in categorie determinate con livelli massimi fissati: barrette ai cereali misti, muesli e analoghi mix per la prima colazione e prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione fino a 20 g/100 g; snack (escluse le patatine) fino a 15 g/100 g; pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali, pane nero senza glutine o con dicitura di presenza ridotta di glutine, e pane e panini multicereali fino a 7 g/100 g; prodotti sostitutivi della carne e polpette di carne fino a 10 g/100 g.
Etichettatura obbligatoria e avvertenza allergenica
Il nome da usare in ეტichetta è "polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza". I prodotti che contengono l’ingrediente devono riportare, accanto all’elenco degli ingredienti, l’indicazione che esso può provocare reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato definisce il nuovo alimento come polvere ottenuta dai semi parzialmente disoleati delle cultivar "doppio zero" (00) di rapa e colza non geneticamente modificate, mediante lavorazioni finalizzate a ridurre glucosinolati e fitati. Sono fissati parametri compositivi e di qualità: proteina 33,0-43,0%, lipidi 14,0-22,0%, carboidrati totali 33,0-40,0%, fibre totali 33,0-43,0%, umidità <7,0%, ceneri 2,0-5,0%, glucosinolati totali <0,3 mmol/kg (≤120 mg/kg), fitato <1,5%, indice di perossido ≤3,0 meq O2/kg, limiti per metalli pesanti e criteri microbiologici.
Mancata concessione della tutela dei dati
La Commissione ritiene non soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e nega la tutela dei dati di proprietà industriale richiesta dal richiedente. L’autorizzazione si basa quindi solo sulle informazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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