Sentenza del 21/02/2017 n. 439 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi diversi - Plusvalenza da cessione di aree edificabili - Accertamento della plusvalenza sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Legittimità - Sussiste - E' onere del contribuente la dimostrazione, anche con elementi indiziari, di avere incassato un prezzo inferiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato, tra l'altro, la deducibilità di una perdita su crediti di lire 124.500.000, la deducibilità di royalties per lire 70.889.000 e l'omessa fatturazione di royalties ai fini IVA, con irrogazione della relativa sanzione anche alla persona fisica responsabile. La contribuente sosteneva la legittimità delle deduzioni e l'illegittimità delle sanzioni. Nel giudizio di rinvio, la Commissione doveva attenersi ai principi stabiliti dalla Cassazione, verificando l'effettiva sussistenza dei presupposti economici delle operazioni e la corretta imputazione temporale dei costi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. È stato ritenuto legittimo il recupero a tassazione della perdita su crediti, poiché la contribuente non aveva fornito elementi oggettivi e adeguati per giustificare l'operazione contabile e lo storno. È stata inoltre confermata l'indeducibilità delle royalties, in quanto riferibili ad attività di commercializzazione svolte in anni precedenti rispetto a quello di sottoscrizione del contratto. È stata confermata anche la sanzione IVA per omessa fatturazione, poiché l'obbligazione della persona giuridica non si estingue per effetto dell'estinzione dell'obbligazione degli altri coobbligati. L'accertamento è stato quindi confermato, ad eccezione del rilievo relativo agli interessi attivi, già oggetto di acquiescenza. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 12.000.
Norme richiamate
Art. 1297, primo comma, codice civile
La persona giuridica non può giovarsi dell'estinzione dell'obbligazione verificatasi per gli altri coobligati, tenuto conto del carattere personale della relativa eccezione.
L'estinzione dell'obbligazione o della sanzione nei confronti di uno dei coobbligati non produce automaticamente effetti liberatori nei confronti della persona giuridica, quando l'eccezione ha carattere personale.
Principi della Corte di Cassazione sulla deducibilità delle perdite su crediti
La deduzione di una perdita su crediti richiede la dimostrazione di elementi chiari, precisi e oggettivi, non essendo sufficiente una mera registrazione contabile o uno storno privo di adeguata giustificazione economica.
Principio di competenza fiscale dei costi
La deducibilità di un costo deve essere imputata all'esercizio al quale si riferisce economicamente la prestazione, e non necessariamente all'anno in cui viene sottoscritto il contratto o viene formalizzato il documento.
Massime di principio
- Una registrazione contabile, da sola, non dimostra l'effettività, l'inerenza o la giustificazione economica di una perdita: il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a provare le ragioni dell'operazione.
- Per i costi pluriennali o relativi a prestazioni svolte in periodi diversi, prevale il principio di competenza economica rispetto alla data di sottoscrizione del contratto o di contabilizzazione.
- In presenza di obbligazioni solidali, l'estinzione dell'obbligazione di un coobbligato non libera automaticamente gli altri, soprattutto quando l'eccezione è personale.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e riesaminare la controversia nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento.
- L'adesione o l'acquiescenza prestata dal contribuente su uno specifico rilievo può comportare l'esclusione di quel punto dal successivo esame giudiziale.
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