Cassazione Civile, Ordinanza n. 06458/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva alla società contribuente il pagamento di euro 548.642,00 a titolo di imposta di registro, in dipendenza di una sentenza del Tribunale di Napoli. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato istanze con allegato accordo conciliativo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese secondo l'intesa raggiunta.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che l'accordo conciliativo sopravvenuto tra le parti aveva eliminato ogni contrasto sull'intero oggetto della lite e aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione di merito. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in conformità alla richiesta congiunta delle parti. Ha escluso, infine, l'applicabilità del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione, avente natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, si applica solo nei casi espressamente previsti; non opera quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, perché non vi è rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando una sopravvenienza idonea, quale un accordo conciliativo tra le parti, elimini ogni contrasto sull'intero oggetto della lite e faccia venir meno l'interesse alla decisione di merito.
- Quando entrambe le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere e allegano un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, il giudice deve prendere atto dell'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sul merito.
- L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo norma di stretta interpretazione e riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
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