Cassazione Penale, Ordinanza n. 28096/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la sentenza di condanna già pronunciata nei confronti degli imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli. Il primo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla mancata disapplicazione della recidiva contestata e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e al quantum di pena. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i ricorsi riproponevano doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito: per il primo erano stati valorizzati precedenti penali per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi favorevoli ex art. 62-bis c.p.; per il secondo erano stati evidenziati numerosi precedenti specifici, l'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti e il fatto che la pena era già stata determinata nel minimo edittale, sicché non era possibile alcuna riduzione ulteriore.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere ritenuta legittimamente quando sussistono precedenti penali, anche specifici, idonei a giustificarne l'applicazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e specificamente confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- La recidiva può essere confermata quando la decisione di merito valorizza precedenti penali specifici e non emergono elementi idonei a escluderne la rilevanza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi apprezzabili in favore dell'imputato.
- Quando la pena è già stata determinata nel minimo edittale, la censura sul quantum sanzionatorio è inammissibile se non indica concreti errori di diritto o di motivazione idonei a incidere sul trattamento punitivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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