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Ordinanza

Ordinanza n. 672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (sezione seconda) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare proposta contro un provvedimento comunale concernente il ripristino edilizio e la misura pecuniaria alternativa alla demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a., in relazione a una querela di falso riguardante un documento. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le censure cautelari riguardavano, tra l'altro, la corretta applicazione della disciplina edilizia e del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione n. 9447 del 2024, la natura della misura pecuniaria alternativa alla demolizione prevista dagli artt. 31 e 33 del testo unico dell'edilizia, nonché una censura proposta per la prima volta in appello. Sono state altresì prospettate questioni relative alla cessazione della materia del contendere o all'improcedibilità del ricorso originario e al pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento comunale. Il Collegio ha infine rilevato questioni riservate al giudice della cognizione di primo grado concernenti la validità della rappresentanza processuale della minore, le conseguenze dell'erronea citazione di precedenti inesistenti e l'eventuale manifesta infondatezza della querela di falso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. La richiesta di sospensione del giudizio è stata rigettata perché il giudizio cautelare d'appello poteva essere definito indipendentemente dal documento oggetto della querela di falso. Sono stati ritenuti insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, dalle risultanze documentali è emerso che l'amministrazione e il TAR avevano correttamente applicato la disciplina di settore e il giudicato richiamato; la misura pecuniaria alternativa alla demolizione ha natura ripristinatoria e non afflittiva; un motivo d'appello era nuovo perché non dedotto in primo grado; l'eventuale improcedibilità del ricorso originario, non essendovi cessazione della materia del contendere, dovrà essere valutata dal giudice di primo grado all'esito del giudizio di cognizione; il pregiudizio allegato risultava inoltre indebolito dal mancato avvio, da parte degli appellanti, delle opere di ripristino secondo le modalità indicate dal Comune già prima dell'adozione del provvedimento impugnato. Le questioni sulla rappresentanza processuale della minore, sui precedenti inesistenti e sulla querela di falso sono state riservate al giudice di primo grado. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l'appello è stato deciso verificando la sussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 77, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla querela di falso avente a oggetto il documento del quale era dedotta la falsità.

  • art. 77, comma 4, c.p.a.

    La richiesta di sospensione del giudizio è stata respinta perché il giudizio cautelare d'appello poteva essere definito indipendentemente dalla decisione sulla falsità del documento.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede, ai fini della tutela cautelare, la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il Collegio ne ha escluso la sussistenza.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato insieme all'art. 33 per qualificare la misura pecuniaria alternativa alla demolizione come ripristinatoria e non afflittiva.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Richiamato insieme all'art. 31 per la qualificazione della misura pecuniaria alternativa alla demolizione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la richiesta di sospensione fondata sull'esistenza di una querela di falso può essere respinta quando la controversia cautelare è definibile indipendentemente dal documento contestato.
  • La tutela cautelare richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza del fumus rende inconducente l'ulteriore apprezzamento del pregiudizio grave e irreparabile.
  • La misura pecuniaria alternativa alla demolizione prevista dagli artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001 ha natura ripristinatoria e non afflittiva.
  • Nel giudizio cautelare d'appello non possono trovare favorevole esame censure sviluppate per la prima volta in appello e non dedotte davanti al giudice di primo grado.
  • L'eventuale improcedibilità del ricorso originario, quando non ricorre la cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata dal giudice della cognizione di primo grado all'esito del giudizio.
  • La mancata attivazione spontanea delle opere di ripristino già richieste dall'amministrazione può incidere sulla valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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