Cassazione Civile, Ordinanza n. 22131/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fornitrice)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice nei confronti di un proprietario di appartamento per il pagamento di euro 1.315,66, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di teleriscaldamento relativo all’immobile sito in Torino. Il destinatario dell’ingiunzione proponeva opposizione tardiva sostenendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto e, nel merito, contestando la legittimazione dell’amministratore condominiale del suo stabile a stipulare il contratto di somministrazione: secondo la sua prospettazione, il servizio riguardava un supercondominio di fatto composto da due distinti condomini, uno in corso Potenza e l’altro in via Goytre, e l’amministratore del suo stabile non sarebbe stato rappresentante di entrambi. Il Tribunale di Torino rigettava l’appello avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione tardiva. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; poiché la rinuncia era stata accettata dalla controricorrente, il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.200,00 complessivi, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio quando risulti accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo quando sia accettata dalla parte controricorrente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere poste a carico della parte rinunciante.
Come è indicizzato
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