Regolamento (UE) 2017/180
Regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri tecnici vincolanti per consentire alle autorità competenti di valutare in modo omogeneo la qualità dei metodi interni usati dagli enti per determinare i requisiti di fondi propri. Disciplina inoltre lo scambio delle valutazioni e delle informazioni rilevanti tra autorità nazionali e Autorità bancaria europea, con particolare attenzione ai gruppi bancari e all'analisi comparata dei portafogli di riferimento. Le norme distinguono tra rischio di credito e rischio di mercato, indicando le fonti informative, i parametri di confronto e le circostanze in cui richiedere ulteriori dati agli enti. Il testo mira a favorire coerenza, comparabilità e tempestività nella vigilanza prudenziale a livello dell'Unione.
Norme tecniche di regolamentazione sulle modalità di valutazione dei metodi interni degli enti creditizi e sulle procedure di condivisione delle valutazioni tra autorità competenti e ABE.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti che effettuano la valutazione annuale della qualità dei metodi interni utilizzati dagli enti ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, nonché, in via indiretta, agli enti creditizi e alle imprese di investimento che utilizzano metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Riguarda in particolare i metodi interni per il rischio di credito e per il rischio di mercato, i portafogli di riferimento disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; non prevede esclusioni territoriali specifiche, ma alcune disposizioni si modulano in funzione della pertinenza delle informazioni o dei portafogli interessati.
Norme tecniche sulla valutazione dei metodi interni e sulla condivisione delle valutazioni
Il regolamento delegato (UE) 2017/180 integra la direttiva 2013/36/UE definendo le norme tecniche che disciplinano la valutazione prudenziale dei metodi interni utilizzati dagli enti per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Il testo nasce dall'esigenza di rendere comparabili le valutazioni svolte dalle autorità competenti a livello dell'Unione, anche mediante l'impiego della relazione dell'ABE e di dati armonizzati sui portafogli di riferimento.
Ambito di applicazione e finalità
Le disposizioni si applicano alle autorità competenti che effettuano la valutazione annuale della qualità dei metodi interni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, nonché agli enti che utilizzano metodi interni per il rischio di credito e per il rischio di mercato. L'attenzione è rivolta ai portafogli di riferimento disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e ai gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata. L'obiettivo è consentire un esame coordinato della possibile sottovalutazione dei requisiti di fondi propri e assicurare una circolazione tempestiva delle informazioni tra autorità nazionali e ABE.
Condivisione delle valutazioni e delle informazioni
L'articolo 1 impone alle autorità competenti di trasmettere le valutazioni effettuate con cadenza annuale entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione ABE prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE. La condivisione deve avvenire verso tutte le autorità competenti pertinenti e verso l'ABE, che a sua volta provvede a ridistribuire le valutazioni alle autorità responsabili della vigilanza consolidata se necessario. Ai sensi dell'articolo 2, le informazioni condivise devono includere le conclusioni e le motivazioni della valutazione e l'opinione dell'autorità sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni.
Criteri generali di valutazione
L'articolo 3 stabilisce il quadro metodologico generale. Le autorità devono selezionare in modo proporzionato i metodi interni da sottoporre a esame specifico, considerando natura, scala e complessità dei rischi del modello di business e la rilevanza dei portafogli di riferimento per il profilo di rischio dell'ente. La relazione dell'ABE ha un ruolo centrale: i valori estremi, la deviazione standard e gli altri risultati dell'analisi comparata sono qualificati come indicatori di differenze significative o di possibile sottovalutazione dei requisiti di fondi propri.
Rischio di credito: calcolo delle differenze potenziali
Per il rischio di credito, l'articolo 4 prevede che le differenze potenziali siano calcolate confrontando i requisiti comunicati dagli enti con quelli ottenuti mediante il metodo standardizzato. Le statistiche di riferimento devono essere calcolate a livello di portafoglio, con una distinzione tra low default portfolios e high default portfolios. Il calcolo deve riflettere l'aggiustamento transitorio applicato al requisito minimo di Basilea I ai sensi dell'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 5 completa il quadro imponendo l'uso degli andamenti storici medi su un anno e su cinque anni per valutare le differenze tra parametri di rischio e requisiti di fondi propri legati al credito.
Rischio di credito: fonti informative e criteri di analisi
L'articolo 6 richiede alle autorità di verificare prima di tutto la conformità degli enti al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, soprattutto quando l'ente ha esercitato la facoltà di trasmettere informazioni in forma ridotta. Le autorità devono poi approfondire le cause di eventuali sottovalutazioni significative e sistematiche, potendo acquisire ulteriori dati tramite questionari, interviste o visite in loco.
L'articolo 7 elenca gli elementi da considerare per la valutazione dei modelli di credito: relazione ABE, validazione interna dell'ente, documentazione di modellizzazione, visite in loco, stime LGD e fattori di conversione, perimetro del modello, rappresentatività dei portafogli, confronto tra default previsti e osservati, durata delle serie storiche, condizioni recessive, filosofia di rating PIT/TTC, classi di rating, definizioni di default e di rientro in bonis, nonché il trattamento delle procedure di rinegoziazione. Se le informazioni non bastano, l'autorità può richiedere dati supplementari in modo rapido e proporzionato.
L'articolo 8 contiene una disciplina specifica per i low default portfolios. Le differenze tra enti possono dipendere da fattori quali rango delle controparti, PD assegnate, tipologia di linee di credito o garanzie, collocazione geografica, eterogeneità di PD/LGD/scadenze/fattori di conversione, prassi sulle garanzie e dipendenza dalle valutazioni esterne. In caso di classificazione difforme della stessa controparte come in default o in bonis, si applica la medesima metodologia di analisi.
Rischio di mercato: elementi di valutazione
Per il rischio di mercato, l'articolo 9 impone alle autorità di basarsi sulla relazione ABE, sulle relazioni di convalida, sulle notifiche degli scostamenti nei test retrospettivi, sulla documentazione di modellizzazione e sulle visite in loco. Tra i fattori rilevanti figurano la metodologia VaR, il perimetro del modello, la coerenza tra pricing e risk model, il trattamento dei fattori di rischio su tassi, valute, oro e azioni, la gestione di posizioni illiquide, l'uso di proxy, la scelta del periodo di stress per lo sVaR, la modellizzazione delle non linearità, il rischio di base, il rischio di evento, l'IRC e, per il correlation trading, i rischi di cui all'articolo 377, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le ipotesi di correlazione. Se necessario, le autorità possono raccogliere ulteriori informazioni con strumenti istruttori flessibili.
Rischio di mercato: interpretazione delle differenze e del livello dei fondi propri
L'articolo 10 disciplina l'analisi delle differenze nei risultati dei modelli di mercato. Le autorità devono considerare i calcoli alternativi uniformati del VaR elaborati dall'ABE e la dispersione dei dati degli enti; per la simulazione storica devono valutare la variabilità nei risultati e l'incidenza delle opzioni metodologiche. Devono inoltre esaminare la variabilità dovuta a fattori regolamentari e verificare se la variabilità residua o l'eventuale sottovalutazione siano attribuibili a errori di interpretazione, applicazione incompleta del modello, fattori di rischio mancanti, differenze di calibrazione, ipotesi alternative o differenze metodologiche.
L'articolo 11 precisa che la valutazione del livello dei fondi propri deve considerare sia i portafogli non aggregati sia l'effetto del beneficio di diversificazione nei portafogli aggregati, confrontando i relativi importi. Vanno considerati anche le maggiorazioni regolamentari e gli effetti delle azioni di vigilanza non riflessi nei dati ABE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 12.
Disposizioni principali
Scambio delle valutazioni tra autorità e ABE
Le autorità competenti che svolgono la valutazione annuale della qualità dei metodi interni devono condividere le valutazioni con le altre autorità competenti pertinenti e con l'ABE entro tre mesi dalla diffusione della relazione dell'ABE prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (art. 1). L'ABE, ricevute tali valutazioni, le trasmette alle autorità competenti responsabili della vigilanza su base consolidata se ciò non è già stato fatto dalle autorità autrici (art. 1, par. 2).
Contenuto minimo delle informazioni condivise
Nel condividere le valutazioni, le autorità competenti devono indicare le conclusioni e le motivazioni della valutazione, fondate sulle norme di valutazione degli articoli 3-11, e le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni degli enti (art. 2).
Quadro generale di valutazione e uso della relazione ABE
Le autorità competenti individuano, in modo proporzionato alla natura, scala e complessità dei rischi del modello di business e alla rilevanza dei portafogli del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i metodi interni che richiedono una valutazione specifica. Devono tenere conto della relazione ABE come base per individuare valori estremi, dispersioni e possibili indicazioni preliminari di differenze significative o di sottovalutazione sistematica dei requisiti di fondi propri (art. 3).
Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito
Per il rischio di credito, le differenze potenziali si ottengono sottraendo ai requisiti comunicati dagli enti quelli calcolati con il metodo standardizzato; le statistiche di riferimento sono calcolate a livello di portafoglio, con alcune specifiche per i low default portfolios e gli high default portfolios. Ai fini del calcolo si utilizzano requisiti di fondi propri aggiustati nella misura transitoria applicata al requisito minimo di Basilea I ai sensi dell'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013 (art. 4).
Utilizzo degli andamenti storici
Per le differenze potenziali legate ai parametri di rischio e ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito, le autorità competenti devono utilizzare gli andamenti storici medi su un anno e su cinque anni (art. 5).
Norme di valutazione: conformità a EU 2016/2070 e approfondimenti
Le autorità competenti verificano la conformità degli enti al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 quando questi si avvalgono della facoltà di trasmettere informazioni in forma ridotta. Devono inoltre indagare le cause di eventuali sottovalutazioni significative e sistematiche e delle divergenze tra enti, richiedendo se necessario informazioni supplementari tramite questionari, interviste o visite in loco (art. 6).
Valutazione dei metodi interni per il rischio di credito
Per il rischio di credito le autorità devono considerare almeno la relazione ABE, le relazioni di convalida dell'ente, la documentazione di modellizzazione e le relazioni delle visite in loco. Tra gli elementi sostanziali da esaminare vi sono LGD e fattori di conversione, perimetro e rappresentatività dei portafogli, caratteristiche del modello, date di approvazione e di elaborazione, confronto tra default attesi e osservati, serie temporali, condizioni recessive, filosofia di rating PIT/TTC, numero e dimensione delle classi di rating e trattamento delle procedure di rinegoziazione. Se tali elementi non sono sufficienti, le autorità possono acquisire ulteriori informazioni con modalità adeguate (art. 7).
Regole specifiche per i low default portfolios
Per i LDP, le autorità devono verificare se le differenze tra i requisiti di fondi propri di un ente e quelli di enti simili dipendano da fattori quali rango delle controparti, PD assegnate, tipi di facility o garanzia, ubicazione geografica, eterogeneità di PD/LGD/scadenze/fattori di conversione, prassi sulle garanzie e grado di indipendenza dalle valutazioni esterne e frequenza di aggiornamento dei rating interni. Se una controparte è classificata in modo diverso come default/non default tra enti diversi, si applica lo stesso metodo di analisi (art. 8).
Valutazione dei metodi interni per il rischio di mercato
Per il rischio di mercato le autorità utilizzano la relazione ABE, le relazioni di convalida dell'ente, le notifiche sugli scostamenti dei test retrospettivi, la documentazione di modellizzazione e le relazioni delle visite in loco. Devono esaminare VaR, sVaR, rischi di tasso, valute, oro, rischio azionario, strumenti illiquidi, proxy, rischio di base, rischio di evento, IRC e, per il metodo interno di negoziazione di correlazione, i rischi e le ipotesi di correlazione rilevanti. Se necessario, possono raccogliere ulteriori informazioni con questionari, interviste o visite ad hoc (art. 9).
Analisi delle differenze nei risultati dei modelli di mercato
Nel valutare le cause delle differenze tra valori VaR, le autorità devono considerare i calcoli alternativi uniformati del VaR elaborati dall'ABE e la dispersione nei dati comunicati dagli enti. Per gli enti che usano la simulazione storica, occorre valutare la variabilità dei calcoli e dei dati; inoltre vanno esaminate le differenze dovute a fattori di rischio specifici, a portafogli con serie temporali divergenti e ai motivi della variabilità collegati alla regolamentazione. Le autorità devono poi verificare se la variabilità residua dipenda da errori di interpretazione, applicazione incompleta del modello, fattori mancanti, calibrazioni diverse, ipotesi alternative o differenze metodologiche (art. 10).
Valutazione del livello dei fondi propri per il rischio di mercato
Le autorità competenti devono considerare il livello di fondi propri per ciascun portafoglio non aggregato e l'effetto del beneficio di diversificazione nei portafogli aggregati, confrontando il totale dei fondi propri dei portafogli non aggregati con quello del portafoglio aggregato. Devono inoltre tenere conto delle maggiorazioni regolamentari e dell'effetto delle azioni di vigilanza non incluse nei dati raccolti dall'ABE (art. 11).
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 12).
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