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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2032

Regolamento (UE) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

Normativa europea32016R2032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro europeo delle statistiche ferroviarie per semplificare e aggiornare la raccolta dei dati, in particolare su merci e passeggeri, riducendo alcuni oneri informativi e introducendo nuove soglie di rilevanza. Allinea inoltre il regolamento originario al sistema degli atti delegati ed esecutivi previsto dal TFUE, disciplinando poteri della Commissione, qualità dei dati, diffusione dei risultati e relazioni periodiche sull’applicazione. Vengono soppressi alcuni obblighi e allegati, aggiornati gli allegati sui dati passeggeri e introdotto un nuovo allegato per i dati di livello di attività delle imprese sotto soglia.

Modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 sulle statistiche dei trasporti ferroviari, con revisione della raccolta dati su merci, passeggeri e incidenti e aggiornamento dei poteri della Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica alle statistiche ferroviarie nell’Unione europea disciplinate dal regolamento (CE) n. 91/2003, con effetti sugli Stati membri tenuti a trasmettere dati a Eurostat e sulle imprese ferroviarie rientranti nelle soglie di traffico previste. Riguarda in particolare i dati annuali su trasporto merci e passeggeri e, per il profilo della qualità e della diffusione, le statistiche basate sugli allegati A, C, E, F, G e L del regolamento modificato. Sono esclusi dalla trasmissione obbligatoria i dati delle imprese al di sotto delle soglie indicate, per le quali la trasmissione è facoltativa o limitata ai soli dati totali dell’allegato L ove non già comunicati negli allegati A e C.

Regolamento (UE) 2016/2032 che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

Il regolamento interviene sul sistema europeo di statistiche ferroviarie per aggiornarne la struttura, semplificare la raccolta dei dati e allineare il testo originario alla disciplina del TFUE sugli atti delegati e di esecuzione. I considerando evidenziano l’esigenza di disporre di statistiche su merci, passeggeri e sicurezza ferroviaria, evitando duplicazioni, riducendo gli oneri per i rispondenti e migliorando la qualità e la comparabilità dei dati nell’Unione.

Finalità e contesto della modifica

La base normativa resta il regolamento (CE) n. 91/2003, che istituisce un quadro comune per la produzione, trasmissione, valutazione e diffusione delle statistiche ferroviarie comparabili nell’Unione. La modifica del 2016 risponde a esigenze di aggiornamento tecnico e istituzionale: da un lato si intende mantenere una raccolta armonizzata e di qualità, dall’altro si vuole rendere più efficiente il sistema, sfruttando le informazioni già disponibili e coordinando l’azione della Commissione con i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

Ambito della raccolta statistica e soglie di rilevanza

L’articolo 4, come modificato, delimita l’obbligo di trasmissione dei dati degli allegati A e C in base a soglie di attività. Per il trasporto merci, l’obbligo scatta per imprese con almeno 200 000 000 di tonnellate-km oppure 500 000 tonnellate totali; per il trasporto passeggeri, per imprese con almeno 100 000 000 di passeggeri-km. Al di sotto di tali soglie, la trasmissione dei dati degli allegati A e C è facoltativa.

Per le imprese sotto soglia, gli Stati membri devono trasmettere i dati totali dell’allegato L quando tali informazioni non siano già contenute negli allegati A e C. In questo modo il regolamento distingue tra dati particolareggiati delle imprese più rilevanti e dati sintetici di livello di attività per i soggetti minori, riducendo l’onere informativo complessivo.

Fonti dei dati e qualità statistica

La modifica dell’articolo 5 chiarisce che tra le fonti utilizzabili figurano i dati amministrativi, inclusi quelli delle autorità di regolamentazione, con richiamo specifico alla lettera di vettura ferroviaria per le merci, se disponibile. Ciò conferma la volontà di utilizzare fonti già esistenti per evitare duplicazioni.

Sul piano della qualità, l’articolo 8 introduce un obbligo espresso per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi. I criteri di qualità applicabili sono quelli dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione che precisano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità.

Diffusione dei risultati

Il nuovo articolo 7 dispone che le statistiche basate sui dati degli allegati A, C, E, F, G e L siano diffuse dalla Commissione tramite Eurostat. Le modalità concrete di diffusione sono demandate ad atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame prevista dall’articolo 11, paragrafo 2.

Relazioni sull’applicazione e valutazione periodica

L’articolo 9 sostituito prevede che la Commissione presenti una relazione sull’applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni quattro anni. La relazione, predisposta previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, deve considerare le informazioni fornite dagli Stati membri sulla qualità dei dati, sui metodi di raccolta e sui possibili miglioramenti, nonché sulle esigenze degli utilizzatori.

La valutazione deve concentrarsi in particolare su due profili:

  • rapporto tra costi delle statistiche prodotte e benefici per l’Unione, gli Stati membri, i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
  • qualità dei dati trasmessi, metodi di raccolta e qualità complessiva delle statistiche prodotte.

Delega alla Commissione e controllo degli Stati membri

L’articolo 10 disciplina in modo puntuale l’esercizio della delega. Il potere di adottare atti delegati è conferito per cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016, con proroga tacita per periodi di pari durata salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio nei tre mesi precedenti la scadenza. È prevista la possibilità di revoca in qualsiasi momento da parte di una delle due istituzioni.

Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. L’atto delegato entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Comitato del sistema statistico europeo e atti di esecuzione

L’articolo 11 richiama il comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, qualificandolo come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti si applica l’articolo 5 di tale regolamento, quindi la procedura d’esame per gli atti di esecuzione.

Modifiche agli allegati e contenuto dei nuovi schemi informativi

Il regolamento sopprime l’articolo 12 e gli allegati B, D, H e I del regolamento (CE) n. 91/2003. Sostituisce inoltre l’allegato C e introduce l’allegato L.

Il nuovo allegato C disciplina i dati annuali sui passeggeri. Esso prevede:

  • variabili su passeggeri trasportati, passeggeri-km e movimenti di treni passeggeri in treno-km;
  • riferimento annuale e frequenza annuale;
  • termine di trasmissione di 8 mesi dalla fine del periodo di riferimento;
  • primo periodo di riferimento: 2016.

Le tabelle C3, C4 e C5 riguardano rispettivamente passeggeri trasportati per tipo di trasporto, passeggeri internazionali per paese d’imbarco e di sbarco, e movimenti di treni passeggeri. Le note precisano che, per C3 e C4, gli Stati membri devono riportare anche i dati basati su biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante, ottenibili direttamente da autorità nazionali estere o tramite accordi internazionali di compensazione.

L’allegato L introduce i dati di livello di attività per le imprese sotto soglia. La tabella L.1, per il trasporto merci, richiede tonnellate totali, tonnellate-km totali e treni-km totali, con scadenza di trasmissione a 5 mesi dalla fine del periodo di riferimento e primo periodo di riferimento 2017. La tabella L.2, per il trasporto passeggeri, richiede passeggeri totali, passeggeri-km totali e treni-km totali, con scadenza a 8 mesi e primo periodo di riferimento 2017.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni tecniche e poteri delegati

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2003 è sostituito per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 10, al fine di adattare le definizioni tecniche dei punti da 8 a 10 e da 21 a 23 del paragrafo 1 e di introdurre ulteriori definizioni tecniche necessarie per l’armonizzazione delle statistiche. Gli atti delegati non devono imporre un aggravio significativo sugli Stati membri o sui rispondenti e devono essere motivati, anche con analisi costi-benefici e valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione.

Soglie di trasmissione dei dati e semplificazione per le imprese sotto soglia

L’articolo 4 viene modificato prevedendo che gli Stati membri comunichino i dati degli allegati A e C per le imprese che raggiungono almeno 200 000 000 di tonnellate-km o 500 000 tonnellate nel trasporto merci, oppure almeno 100 000 000 di passeggeri-km nel trasporto passeggeri. Per le imprese sotto tali soglie la trasmissione dei dati degli allegati A e C è facoltativa. Inoltre, gli Stati membri trasmettono i dati totali dell’allegato L per le imprese sotto soglia se tali dati non risultano già negli allegati A e C, secondo quanto specificato nell’allegato L.

Fonti dei dati ammesse

All’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), si precisa che tra le fonti utilizzabili rientrano anche i dati amministrativi, compresi quelli raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci, se disponibile.

Diffusione delle statistiche da parte di Eurostat

L’articolo 7 è sostituito: le statistiche basate sui dati degli allegati A, C, E, F, G e L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat). Le modalità di diffusione sono stabilite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame dell’articolo 11, paragrafo 2.

Qualità dei dati e relazioni sugli standard di qualità

All’articolo 8 è inserito l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi. I criteri di qualità sono quelli dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano modalità particolareggiate, struttura, periodicità ed elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità.

Relazioni periodiche sull’applicazione

L’articolo 9 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, una relazione sull’applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni quattro anni. La relazione deve tenere conto delle informazioni degli Stati membri su qualità dei dati, metodi di raccolta e possibili miglioramenti, e deve valutare benefici rispetto ai costi, qualità dei dati, metodi di raccolta e qualità delle statistiche prodotte.

Disciplina della delega e controllo politico

L’articolo 10 regola la delega dei poteri alla Commissione per cinque anni dal 13 dicembre 2016, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento o Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista la revoca in qualsiasi momento, la consultazione degli esperti degli Stati membri prima dell’adozione, la notifica immediata al Parlamento e al Consiglio e un termine di due mesi, prorogabile di due mesi, per formulare obiezioni all’atto delegato.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

L’articolo 11 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Soppressioni e nuovi allegati

Sono soppressi l’articolo 12 e gli allegati B, D, H e I del regolamento (CE) n. 91/2003. L’allegato C è sostituito e viene aggiunto l’allegato L, relativo ai dati di livello di attività per le imprese sotto soglia.

Dati annuali sui passeggeri

Il nuovo allegato C disciplina le statistiche annuali sui trasporti di passeggeri: variabili su passeggeri trasportati, passeggeri-km e movimenti di treni passeggeri in treno-km; periodo di riferimento annuale; frequenza annuale; scadenza di trasmissione entro 8 mesi dalla fine del periodo di riferimento; primo periodo di riferimento 2016. Le tabelle C3, C4 e C5 riguardano rispettivamente passeggeri per tipo di trasporto, passeggeri internazionali per paese d’imbarco e di sbarco, e movimenti di treni passeggeri. Le note richiedono di includere anche i dati basati su biglietti venduti fuori dal paese dichiarante.

Dati di livello di attività per imprese sotto soglia

Il nuovo allegato L introduce due tabelle: L.1 per il trasporto merci e L.2 per il trasporto passeggeri. Per il trasporto merci sono richiesti tonnellate totali, tonnellate-km totali e treni-km totali, con trasmissione entro 5 mesi e primo periodo di riferimento 2017, solo per imprese sotto 200 milioni di tonnellate-km e sotto 500 000 tonnellate non dichiarate nell’allegato A. Per il trasporto passeggeri sono richiesti passeggeri totali, passeggeri-km totali e treni-km totali, con trasmissione entro 8 mesi e primo periodo di riferimento 2017, solo per imprese sotto 100 milioni di passeggeri-km non dichiarate nell’allegato C.

Come è indicizzato

Materiestatistichetrasporti ferroviaritrasporto merci e passeggerisicurezza dei trasportidati e qualità statistica

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