Regolamento (UE) 2016/1886
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1886 della Commissione, del 25 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione collegato alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle modalità applicative del regolamento sui settori degli ortofrutticoli. I valori sono fissati in allegato per singoli codici NC e, ove previsto, per specifiche origini; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi ivi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina comune dei mercati agricoli; non disciplina in generale tutte le importazioni agricole, ma solo i prodotti e le origini elencati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1886 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati nell'Unione. L'atto si inserisce nel sistema della PAC e nella disciplina di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che i valori forfettari sono fissati in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono utilizzati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni di specifici ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC. Per ciascun prodotto sono indicati i paesi terzi interessati e il relativo valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg; il codice "ZZ" indica le altre origini. Non introduce una disciplina generale sulle importazioni, ma un aggiornamento puntuale e tecnico dei valori applicabili a tali merci ai fini del prezzo di entrata.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta, per ogni combinazione di codice NC e origine, il valore forfettario da utilizzare. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio:
- 0702 00 00: 130,7 EUR/100 kg per MA e per ZZ;
- 0707 00 05: 156,4 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
- 0709 93 10: 150,0 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
- 0805 50 10: valori differenziati per AR, CL, IL, TR, UY, ZA e ZZ;
- 0806 10 10: valori differenziati per BR, PE, TR, US, ZA e ZZ;
- 0808 10 80: valori differenziati per AR, AU, BR, CL, NZ, ZA e ZZ;
- 0808 30 90: valori differenziati per CN, TR, ZA e ZZ.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in considerazione del fatto che i valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Criterio di fissazione dei valori
Il considerando richiama che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I valori sono calcolati giornalmente sulla base di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione (EUR/100 kg) per specifici codici NC e paesi terzi di origine, compreso il codice 'ZZ' per 'altre origini'. I prodotti elencati includono, tra gli altri, determinati agrumi, frutta e ortaggi freschi.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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