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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1881

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il precedente regime autorizzativo dell’additivo 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 22594). In particolare, per le scrofe viene abbassata l’attività minima autorizzata da 1 000 FYT/kg a 500 FYT/kg di mangime completo, sulla base del parere favorevole dell’EFSA. La Commissione sostituisce quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 con un nuovo testo che aggiorna condizioni d’uso, prescrizioni di sicurezza e termine di autorizzazione.

Modifica dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), riducendo l’attività minima richiesta per le scrofe a 500 FYT/kg di mangime completo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione relativi all’additivo zootecnico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 22594), destinato a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La modifica incide in particolare sull’impiego per le scrofe, per le quali è ridotta l’attività minima autorizzata; restano rilevanti le altre condizioni d’uso già previste nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012, come sostituito.

Modifica dell’autorizzazione della 6-fitasi per mangimi destinati alle scrofe

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 interviene sul regime autorizzativo dell’additivo zootecnico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), già autorizzato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012. La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base di una richiesta del titolare dell’autorizzazione e del successivo parere favorevole dell’EFSA.

Ragioni della modifica

La Commissione richiama il fatto che l’additivo era già autorizzato per dieci anni per pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Il titolare dell’autorizzazione ha chiesto di ridurre l’attività minima richiesta per le scrofe da 1 000 FYT/kg a 500 FYT/kg di mangime completo, producendo i dati giustificativi necessari. L’EFSA, nel parere del 26 gennaio 2016, ha ritenuto il dosaggio proposto efficace nel migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale e ha confermato che la riduzione del dosaggio non altera le conclusioni precedenti in materia di sicurezza per scrofe, consumatori, utilizzatori e ambiente.

Contenuto della nuova autorizzazione

L’allegato sostitutivo disciplina l’additivo come preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), con attività minima di 10 000 FYT/g in forma solida e 20 000 FYT/g in forma liquida. Il metodo di analisi per la quantificazione nei mangimi è il metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dalla fitasi a partire dal fitato, secondo la norma ISO 30024:2009.

Specie bersaglio e dosi

L’additivo resta autorizzato per:

  • pollame;
  • suinetti svezzati;
  • suini da ingrasso;
  • scrofe.

Le dosi raccomandate indicate nell’allegato sono pari a 500-4 000 FYT/kg di mangime completo sia per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso, sia per le scrofe. Per le scrofe, tuttavia, il tenore minimo autorizzato è fissato espressamente a 500 FYT/kg di alimento completo con umidità del 12 %.

Prescrizioni tecniche e di sicurezza

Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela siano indicati temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet. Inoltre, l’additivo deve essere utilizzato nei mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

Sul piano della tutela degli operatori, il testo allegato segnala che, per evitare i potenziali rischi derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, devono essere adottate procedure operative e misure organizzative appropriate; qualora tali misure non bastino a eliminare o ridurre al minimo il rischio, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale adeguati. L’EFSA ha inoltre qualificato il prodotto come non irritante per la pelle o gli occhi, ma sensibilizzante cutaneo.

Campo di applicazione temporale e status dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato riporta come scadenza dell’autorizzazione il 9 ottobre 2022, confermando il carattere temporaneo dell’autorizzazione dell’additivo modificato.

Disposizioni principali

Modifica dell’autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 con il testo dell’allegato del presente regolamento, aggiornando le condizioni di autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594).

Riduzione dell’attività minima per le scrofe

Per le scrofe, l’attività minima dell’additivo è fissata a 500 FYT/kg di alimento per animali completo, in luogo dei precedenti 1 000 FYT/kg. La dose raccomandata per scrofe è indicata tra 500 e 4 000 FYT/kg di mangime completo.

Specie destinatarie e condizioni d’impiego

L’additivo è autorizzato per pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Nel testo allegato si precisa che va utilizzato nei mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina e, per i suinetti svezzati, solo se di peso non superiore a 35 kg.

Prescrizioni per l’uso e sicurezza

Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono essere indicate temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet. Per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se non sufficienti, devono utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati, in considerazione dei potenziali rischi derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele.

Valutazione scientifica e base giuridica

Il regolamento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere EFSA del 26 gennaio 2016, che conferma l’efficacia del dosaggio di 500 FYT/kg per migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale nelle scrofe e non modifica le conclusioni precedenti su sicurezza per scrofe, consumatori, utilizzatori e ambiente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato riporta come scadenza dell’autorizzazione la data del 9 ottobre 2022.

Come è indicizzato

Materiemangimiadditivi zootecnicisicurezza alimentareallevamento animale

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