Regolamento (UE) 2016/1881
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regime autorizzativo dell’additivo 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 22594). In particolare, per le scrofe viene abbassata l’attività minima autorizzata da 1 000 FYT/kg a 500 FYT/kg di mangime completo, sulla base del parere favorevole dell’EFSA. La Commissione sostituisce quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 con un nuovo testo che aggiorna condizioni d’uso, prescrizioni di sicurezza e termine di autorizzazione.
Modifica dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), riducendo l’attività minima richiesta per le scrofe a 500 FYT/kg di mangime completo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione relativi all’additivo zootecnico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 22594), destinato a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La modifica incide in particolare sull’impiego per le scrofe, per le quali è ridotta l’attività minima autorizzata; restano rilevanti le altre condizioni d’uso già previste nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012, come sostituito.
Modifica dell’autorizzazione della 6-fitasi per mangimi destinati alle scrofe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 interviene sul regime autorizzativo dell’additivo zootecnico 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), già autorizzato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012. La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base di una richiesta del titolare dell’autorizzazione e del successivo parere favorevole dell’EFSA.
Ragioni della modifica
La Commissione richiama il fatto che l’additivo era già autorizzato per dieci anni per pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Il titolare dell’autorizzazione ha chiesto di ridurre l’attività minima richiesta per le scrofe da 1 000 FYT/kg a 500 FYT/kg di mangime completo, producendo i dati giustificativi necessari. L’EFSA, nel parere del 26 gennaio 2016, ha ritenuto il dosaggio proposto efficace nel migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale e ha confermato che la riduzione del dosaggio non altera le conclusioni precedenti in materia di sicurezza per scrofe, consumatori, utilizzatori e ambiente.
Contenuto della nuova autorizzazione
L’allegato sostitutivo disciplina l’additivo come preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), con attività minima di 10 000 FYT/g in forma solida e 20 000 FYT/g in forma liquida. Il metodo di analisi per la quantificazione nei mangimi è il metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dalla fitasi a partire dal fitato, secondo la norma ISO 30024:2009.
Specie bersaglio e dosi
L’additivo resta autorizzato per:
- pollame;
- suinetti svezzati;
- suini da ingrasso;
- scrofe.
Le dosi raccomandate indicate nell’allegato sono pari a 500-4 000 FYT/kg di mangime completo sia per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso, sia per le scrofe. Per le scrofe, tuttavia, il tenore minimo autorizzato è fissato espressamente a 500 FYT/kg di alimento completo con umidità del 12 %.
Prescrizioni tecniche e di sicurezza
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela siano indicati temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet. Inoltre, l’additivo deve essere utilizzato nei mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.
Sul piano della tutela degli operatori, il testo allegato segnala che, per evitare i potenziali rischi derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, devono essere adottate procedure operative e misure organizzative appropriate; qualora tali misure non bastino a eliminare o ridurre al minimo il rischio, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale adeguati. L’EFSA ha inoltre qualificato il prodotto come non irritante per la pelle o gli occhi, ma sensibilizzante cutaneo.
Campo di applicazione temporale e status dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato riporta come scadenza dell’autorizzazione il 9 ottobre 2022, confermando il carattere temporaneo dell’autorizzazione dell’additivo modificato.
Disposizioni principali
Modifica dell’autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 con il testo dell’allegato del presente regolamento, aggiornando le condizioni di autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594).
Riduzione dell’attività minima per le scrofe
Per le scrofe, l’attività minima dell’additivo è fissata a 500 FYT/kg di alimento per animali completo, in luogo dei precedenti 1 000 FYT/kg. La dose raccomandata per scrofe è indicata tra 500 e 4 000 FYT/kg di mangime completo.
Specie destinatarie e condizioni d’impiego
L’additivo è autorizzato per pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Nel testo allegato si precisa che va utilizzato nei mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina e, per i suinetti svezzati, solo se di peso non superiore a 35 kg.
Prescrizioni per l’uso e sicurezza
Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono essere indicate temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet. Per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se non sufficienti, devono utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati, in considerazione dei potenziali rischi derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele.
Valutazione scientifica e base giuridica
Il regolamento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere EFSA del 26 gennaio 2016, che conferma l’efficacia del dosaggio di 500 FYT/kg per migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale nelle scrofe e non modifica le conclusioni precedenti su sicurezza per scrofe, consumatori, utilizzatori e ambiente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato riporta come scadenza dell’autorizzazione la data del 9 ottobre 2022.
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