Regolamento (UE) 2016/1882
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1882 della Commissione, del 24 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento quotidiano dei valori sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per specifiche origini di paesi terzi indicate tramite i relativi codici paese. È rivolto alle autorità doganali e agli operatori che devono determinare il prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla limitazione ai prodotti e alle origini elencati nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1882 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi. L'atto si inserisce nel sistema dell'OCM unica dei prodotti agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati variabili.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando principale chiarisce che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e servono a supportare il calcolo del prezzo di entrata per le importazioni interessate.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati uno o più paesi di origine mediante codici paese e, in taluni casi, il codice "ZZ" per "altre origini". Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Meccanismo sostanziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. I valori sono espressi in EUR per 100 kg e differiscono a seconda del prodotto e dell'origine, riflettendo la struttura del sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa di settore. Tra i prodotti figurano, ad esempio, pomodori, cetrioli/cetrioli affini, uva da tavola, agrumi e altri ortofrutticoli indicati dalla nomenclatura combinata.
Allegato: valori riportati
L'allegato elenca in modo puntuale i valori applicabili per ciascun codice NC e per ciascuna origine. A titolo di struttura, per alcuni prodotti è previsto un unico valore per il codice "ZZ", mentre per altri vi sono valori distinti per specifici paesi terzi (ad esempio AR, AU, BR, CL, CN, IL, MA, NZ, PE, TR, US, UY, ZA). Tali valori costituiscono il dato operativo da utilizzare nella determinazione del prezzo di entrata delle importazioni interessate.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano per codice NC e per origine del prodotto, con la possibilità di un valore per "ZZ" corrispondente ad "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti e valori nell'allegato
L'allegato contiene i valori forfettari per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i corrispondenti paesi terzi di origine e il relativo valore forfettario all'importazione; il codice "ZZ" è definito come "altre origini".
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