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Sentenza

Sentenza del 08/08/2016 n. 1049 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta sul reddito - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni - Scomputo dell'imposta sostitutiva versata in forza di una precedente rivalutazione - Seconda rivalutazione ad opera dell'erede -Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

YYY aveva effettuato una prima rivalutazione di due terreni ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001, versando un’imposta sostitutiva complessiva di 168.794,76 euro. Dopo la sua morte, l’erede XXX aveva effettuato una seconda rivalutazione degli stessi terreni, con riferimento al 1° gennaio 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge n. 244/2007. La contribuente aveva chiesto il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la prima rivalutazione, ma l’Agenzia aveva opposto un silenzio-rifiuto. L’Amministrazione sosteneva che l’erede non fosse legittimata a chiedere il rimborso, poiché l’imposta era stata originariamente versata dal de cuius e la seconda rivalutazione costituiva un’operazione autonoma. La contribuente sosteneva invece che la rivalutazione riguardasse i terreni e non fosse un diritto personale e intrasmissibile del primo rivalutante, invocando il divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto ammissibile la memoria depositata in primo grado, poiché il ricorso riguardava un silenzio-rifiuto e i motivi del diniego erano stati conosciuti solo con la costituzione dell’Agenzia. Nel merito, ha riconosciuto il diritto a detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la seconda rivalutazione l’imposta già versata per la prima, oppure a chiederne il rimborso, anche se il primo versamento era stato eseguito dal de cuius. La rivalutazione è stata considerata riferita ai terreni e non come diritto esclusivo del soggetto che l’aveva originariamente effettuata. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 12.046,88 euro complessivi.

Norme richiamate

  • Art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

    La norma esprime un principio generale contrario alla duplicazione del prelievo tributario. In caso di successive rivalutazioni dello stesso bene, l’imposta sostitutiva già versata deve poter essere detratta o rimborsata.

  • Art. 7 del D.L. n. 70/2011, comma 2, lettere ee) e ff), convertito dalla legge n. 106/2011

    I soggetti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; chi non effettua la detrazione può chiedere il rimborso dell’imposta già pagata.

    La disciplina consente di evitare il doppio pagamento quando lo stesso terreno è oggetto di più rivalutazioni successive. Il rimborso può essere richiesto anche quando la precedente imposta sia stata versata da un soggetto diverso, se vi è continuità nella titolarità del bene per successione.

  • Artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001

    Prevedono la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni mediante perizia giurata e pagamento di un’imposta sostitutiva.

  • Art. 1, comma 91, della legge n. 244/2007

    Ha consentito una nuova rideterminazione del valore dei terreni già rivalutati in precedenza, rendendo applicabile il meccanismo di detrazione o rimborso dell’imposta già versata.

  • Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la richiesta di rimborso dei versamenti non dovuti. Nel caso concreto è stato interpretato in modo coerente con la successione ereditaria e con il divieto di doppia imposizione.

  • Art. 65 del d.P.R. n. 600/1973

    Gli eredi subentrano nelle posizioni tributarie del defunto, comprendendo non solo gli obblighi ma anche i diritti patrimoniali connessi ai rapporti fiscali.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone di preferire, tra più interpretazioni possibili, quella che evita un prelievo tributario duplicato e non giustificato.

  • Art. 2033 del codice civile

    Il pagamento di un’imposta non dovuta determina un indebito oggettivo, suscettibile di ripetizione.

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

    Vieta la proposizione di domande o eccezioni nuove in appello. L’eccezione dell’Agenzia sulla memoria di primo grado è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile.

Massime di principio

  • Quando lo stesso terreno viene rivalutato più volte in base a successive leggi agevolative, l’imposta sostitutiva già versata per la prima rivalutazione deve essere scomputata da quella dovuta per la rivalutazione successiva oppure può essere chiesta a rimborso.
  • Il diritto allo scomputo o al rimborso è collegato alla rivalutazione del bene e non necessariamente alla persona che ha effettuato il primo pagamento; pertanto può spettare anche all’erede che rivaluti nuovamente il terreno ereditato.
  • L’interpretazione delle norme fiscali deve evitare la doppia imposizione sul medesimo presupposto, in coerenza con gli artt. 53 della Costituzione e 163 del TUIR.
  • In presenza di una nuova rivalutazione, l’imposta sostitutiva può essere calcolata sulla differenza tra il nuovo valore periziato e il valore già rivalutato, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.
  • Nel caso di silenzio-rifiuto, il contribuente può precisare o integrare le proprie argomentazioni dopo che l’Amministrazione abbia reso noti per la prima volta in giudizio i motivi del diniego, purché non introduca una domanda completamente nuova.
  • La richiesta di rimborso deve comunque rispettare i termini decadenziali e i requisiti documentali previsti dalla disciplina vigente, inclusa la prova delle precedenti rivalutazioni e dei relativi versamenti.

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