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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-385/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018. — Torsten Hein contro Albert Holzkamm GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative. — Causa C-385/17

Giurisprudenza europea62017CJ0385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione un sistema contrattuale nazionale che riduce la retribuzione delle ferie minime in ragione di periodi di disoccupazione parziale compresi nel periodo di riferimento. Ha ribadito che le ferie annuali retribuite devono essere accompagnate da una retribuzione ordinaria, tale da collocare il lavoratore in una situazione economica comparabile a quella del lavoro. Ha inoltre escluso la limitazione temporale degli effetti della sentenza e ha negato che i giudici nazionali possano salvaguardare, in base al diritto interno, l’affidamento dei datori di lavoro su una giurisprudenza nazionale incompatibile con il diritto UE.

Ferie annuali retribuite: incompatibilità con il diritto UE di un calcolo dell’indennità che riduca la retribuzione delle ferie minime per effetto della disoccupazione parziale nel periodo di riferimento; limiti agli effetti nel tempo della sentenza e tutela dell’affidamento dei datori di lavoro.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa nazionale che, tramite contratto collettivo, consente di computare nel calcolo della retribuzione per ferie le riduzioni salariali dovute a periodi di disoccupazione parziale nel periodo di riferimento, con conseguente diminuzione della retribuzione dovuta per le ferie annuali minime; e, in caso affermativo, se debbano essere limitati nel tempo gli effetti della sentenza e se sia compatibile con il diritto UE la tutela nazionale del legittimo affidamento dei datori di lavoro.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta vietano una disciplina nazionale che, in forza di un contratto collettivo, faccia dipendere la retribuzione dovuta per le ferie minime da riduzioni salariali verificatesi nel periodo di riferimento per effetto di disoccupazione parziale, se ciò comporta che il lavoratore percepisca durante le ferie una somma inferiore alla sua retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva, così da garantire per le ferie minime una retribuzione non inferiore alla media della retribuzione ordinaria. Non vi è luogo a limitare nel tempo gli effetti della sentenza e il diritto dell’Unione osta a che i giudici nazionali proteggano, in base al diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro nel mantenimento di una giurisprudenza nazionale contraria al diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 15 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 2 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE

Ferie annuali retribuite e disoccupazione parziale: incompatibilità della riduzione dell’indennità

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dall’Arbeitsgericht Verden in una controversia tra un lavoratore del settore edile e il suo datore di lavoro. La questione riguarda il calcolo della retribuzione dovuta per le ferie annuali, in presenza di periodi di disoccupazione parziale nel periodo di riferimento.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Hein, addetto alle casseforme, era assoggettato al contratto collettivo dell’edilizia tedesco. Nel 2015 ha trascorso complessivamente 26 settimane in disoccupazione parziale e, successivamente, ha goduto di 30 giorni di ferie maturati nel 2015.

La controversia nasce dal fatto che la Holzkamm ha calcolato l’indennità per ferie retribuite sulla base di una retribuzione oraria inferiore a quella normale, includendo gli effetti della disoccupazione parziale nel periodo di riferimento. Il lavoratore sostiene invece che tali riduzioni non possano abbassare la retribuzione dovuta durante le ferie annuali minime garantite dal diritto dell’Unione.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che riconosce il diritto a ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 15 della stessa direttiva, che consente disposizioni nazionali più favorevoli;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Quadro normativo nazionale e collettivo

La legge tedesca sulle ferie prevede un meccanismo di calcolo basato sulla retribuzione media delle ultime tredici settimane, escludendo però talune riduzioni dovute a disoccupazione parziale. La stessa legge consente deroghe tramite contratto collettivo.

Nel settore edile, il contratto collettivo quadro prevede un sistema particolare: la durata delle ferie è fissata in 30 giorni annui e la retribuzione ferie è calcolata come percentuale della retribuzione lorda. Tuttavia, il contratto include nel calcolo anche gli effetti delle riduzioni di retribuzione dovute a disoccupazione parziale, con conseguente abbassamento dell’indennità ferie.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede se:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31 della Carta ostino a una normativa nazionale che consenta, per contratto collettivo, di ridurre la retribuzione ferie per effetto della disoccupazione parziale intervenuta nel periodo di riferimento;
  • in caso affermativo, se debbano essere limitati nel tempo gli effetti della futura sentenza;
  • e se i giudici nazionali possano, in base al diritto interno, proteggere l’affidamento dei datori di lavoro fondato su una giurisprudenza nazionale consolidata.

Ragionamento della Corte: durata delle ferie e retribuzione dovuta

La Corte ricorda anzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, sancito anche dalla Carta. Tale diritto comprende due aspetti inscindibili: la durata minima delle ferie e la retribuzione durante le ferie.

Quanto alla durata, la Corte precisa che le ferie minime maturano, in linea di principio, solo per i periodi di lavoro effettivo. Dunque, nel periodo di disoccupazione parziale in cui il lavoratore non presta attività lavorativa, non matura il diritto alle ferie minime di cui all’articolo 7 della direttiva.

Quanto alla retribuzione, però, la Corte ribadisce che il lavoratore deve percepire, durante le ferie annuali minime, la retribuzione ordinaria. La finalità è quella di porre il lavoratore, nel periodo di riposo, in una situazione economicamente comparabile a quella dei periodi di lavoro, evitando che sia disincentivato dal fruire delle ferie.

Incompatibilità del meccanismo di calcolo nazionale

La Corte osserva che il contratto collettivo dell’edilizia prende in considerazione, almeno in parte, i periodi di disoccupazione parziale nel calcolo dell’indennità ferie. Ciò comporta che il lavoratore riceva, per le ferie minime garantite dall’articolo 7, una retribuzione inferiore alla retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo.

Secondo la Corte, una simile disciplina contrasta con il diritto dell’Unione, perché finisce per far dipendere la retribuzione delle ferie minime da periodi in cui il lavoratore non ha lavorato, pregiudicando il carattere effettivo del diritto alle ferie retribuite.

La Corte aggiunge che eventuali vantaggi ulteriori previsti dal contratto collettivo, come una durata più estesa delle ferie o una continuità nella loro fruizione, non possono compensare la riduzione della retribuzione dovuta per le ferie minime. Tali vantaggi restano infatti al di fuori del minimo garantito dall’articolo 7 e non possono neutralizzare il contenuto essenziale del diritto europeo.

Ruolo del giudice nazionale e interpretazione conforme

Nella controversia tra privati, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva 2003/88. La Corte precisa che tale interpretazione deve condurre a garantire che la retribuzione delle ferie minime non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo.

La Corte sottolinea anche che non è necessario includere automaticamente nella retribuzione ferie le gratifiche convenzionali o la retribuzione degli straordinari, salvo che gli straordinari siano svolti con carattere ampiamente prevedibile e abituale e costituiscano una parte significativa della retribuzione complessiva.

Effetti nel tempo della sentenza e legittimo affidamento

Sulla seconda questione, la Corte ricorda che l’interpretazione del diritto UE fornita in sede pregiudiziale si applica, in linea di principio, anche ai rapporti sorti prima della sentenza. La limitazione temporale degli effetti è possibile solo in via eccezionale, se ricorrono buona fede degli interessati e rischio di gravi inconvenienti economici.

Nel caso di specie, la Corte constata che non è dimostrata l’esistenza di gravi ripercussioni economiche e quindi non limita nel tempo gli effetti della sentenza.

Quanto alla tutela del legittimo affidamento dei datori di lavoro, la Corte afferma che l’applicazione di tale principio nel senso prospettato dal giudice del rinvio equivarrebbe sostanzialmente a negare l’efficacia della interpretazione accolta dalla Corte. Pertanto, il diritto dell’Unione osta a che i giudici nazionali, sulla base del diritto interno, proteggano l’affidamento dei datori di lavoro nel mantenimento di una giurisprudenza nazionale di vertice incompatibile con il diritto UE.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che consenta, tramite contratto collettivo, di ridurre la retribuzione delle ferie minime tenendo conto della disoccupazione parziale nel periodo di riferimento, se ciò fa percepire al lavoratore una somma inferiore alla retribuzione ordinaria;
  • il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto UE;
  • non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza;
  • il diritto UE osta alla tutela nazionale del legittimo affidamento dei datori di lavoro fondata sul mantenimento di una giurisprudenza interna contraria al diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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