Corte di giustizia, Sentenza C-174/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018. — Unione europea contro Plásticos Españoles SA (ASPLA) e Armando Álvarez SA. — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora. — Cause riunite C-174/17 P e C-222/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato la condanna dell’Unione al risarcimento delle spese di garanzia bancaria, ritenendo interrotto il nesso causale dalla scelta delle società di mantenere la garanzia e non pagare l’ammenda. Ha invece confermato il rigetto della domanda relativa agli interessi di mora, perché non era stato dimostrato un danno reale e certo. La Corte ha quindi respinto integralmente l’impugnazione delle società e deciso nel merito il ricorso risarcitorio, rigettandolo.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per durata eccessiva del processo: esclusa la risarcibilità delle spese di garanzia bancaria per difetto di nesso causale diretto; respinta anche la domanda sugli interessi di mora per mancata prova di un danno reale e certo.
La questione giuridica
Nella causa C‑174/17 P si discute se la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi al Tribunale possa essere considerata causa diretta del danno consistente nelle spese di garanzia bancaria sostenute dalle società sanzionate, oppure se tale danno derivi dalla loro scelta di mantenere la garanzia invece di pagare l’ammenda. Nella causa C‑222/17 P si discute se gli interessi di mora pagati sull’ammenda possano integrare un danno risarcibile senza prova che il loro costo abbia superato il vantaggio finanziario derivante dalla disponibilità dell’importo dell’ammenda durante il procedimento, nonché, in subordine, altri profili relativi alla motivazione e alla misura del risarcimento.
Principio di diritto
In un’azione di responsabilità ex articolo 340, secondo comma, TFUE, il danno da spese di garanzia bancaria non è risarcibile quando il mantenimento della garanzia dipende dalla libera scelta dell’impresa, che può in ogni momento sostituirla con il pagamento dell’ammenda: in tal caso manca un nesso causale diretto tra l’eccessiva durata del processo e il danno. Quanto agli interessi di mora sull’ammenda, essi costituiscono un danno risarcibile solo se chi agisce prova che il costo degli interessi nel periodo di ritardo supera il vantaggio finanziario derivante dalla disponibilità dell’importo dell’ammenda; in difetto di tale prova, la domanda va respinta.
Norme richiamate
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
Responsabilità dell’Unione per durata eccessiva del processo e danno patrimoniale da ammenda in materia di concorrenza
La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite contro la sentenza del Tribunale nella causa T‑40/15, relativa a una domanda di risarcimento proposta da ASPLA e Armando Álvarez per la violazione del termine ragionevole di giudizio nei procedimenti T‑76/06 e T‑78/06, conclusi con il rigetto dei ricorsi contro la decisione della Commissione in materia di concorrenza. La Corte esamina, in particolare, la risarcibilità delle spese di garanzia bancaria e degli interessi di mora connessi al pagamento dell’ammenda.
Fatti e procedimento principale
Le società ASPLA e Armando Álvarez avevano impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della Commissione C(2005) 4634 del 30 novembre 2005, adottata ai sensi dell’articolo 101 TFUE e relativa al caso "Sacchi industriali". I ricorsi furono respinti dal Tribunale nel 2011 e le impugnazioni dinanzi alla Corte nel 2014. Successivamente, nel 2015, le società proposero un ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’eccessiva durata dei procedimenti. Il Tribunale riconobbe un risarcimento limitato per il danno patrimoniale derivante dalle spese di garanzia bancaria, rivalutato con interessi compensativi e di mora, ma respinse il resto della domanda.
Oggetto delle impugnazioni
Nella causa C‑174/17 P l’Unione europea contestava il riconoscimento del nesso causale tra la durata eccessiva del processo e le spese di garanzia bancaria. Nella causa C‑222/17 P ASPLA e Armando Álvarez contestavano il rigetto della domanda relativa agli interessi di mora, nonché altri profili relativi alla quantificazione del danno e alla motivazione della sentenza impugnata.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 340, secondo comma, TFUE, base della responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
- l’articolo 268 TFUE, relativo alla competenza della Corte e del Tribunale in materia risarcitoria;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, sul diritto di impugnazione;
- l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, evocato dalle ricorrenti nella causa C‑222/17 P;
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, richiamato dalle società in relazione alla garanzia bancaria;
- le norme sulle spese contenute negli articoli 138, 140 e 184 del regolamento di procedura della Corte.
Primo motivo nella causa C‑174/17 P: spese di garanzia bancaria e nesso causale
La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il nesso causale richiede un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto e che il comportamento addebitato all’istituzione deve essere la causa determinante del danno. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che, quando una decisione che impone un’ammenda consente all’impresa di costituire una garanzia bancaria invece di pagare immediatamente, il costo della garanzia deriva, in linea di principio, dalla scelta dell’impresa e non dall’atto dell’istituzione. Nel caso concreto, la Corte osserva che la costituzione e il mantenimento della garanzia bancaria rientravano nella libera discrezionalità delle società interessate, che avrebbero potuto in qualsiasi momento pagare l’ammenda e porre fine alla garanzia. Poiché, già nel corso del giudizio, le società avevano potuto rendersi conto che la durata del processo si sarebbe protratta oltre le previsioni iniziali, esse avrebbero potuto rivalutare la convenienza di mantenere la garanzia. Di conseguenza, il danno derivante dalle spese di garanzia bancaria non è causato in modo diretto dall’eccessiva durata del procedimento, ma dalla scelta personale di mantenere la garanzia. La Corte conclude quindi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’avere riconosciuto un nesso causale sufficiente e annulla il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
Secondo motivo nella causa C‑222/17 P: interessi di mora
Quanto agli interessi di mora sull’ammenda, la Corte ricorda che il danno risarcibile deve essere reale e certo. Nel caso di specie, poiché la società interessata non aveva pagato né l’ammenda né gli interessi durante il procedimento, aveva potuto disporre della corrispondente somma; il Tribunale aveva quindi rilevato che le ricorrenti non avevano dimostrato che gli interessi di mora effettivamente pagati fossero superiori al vantaggio finanziario derivante da tale disponibilità. La Corte approva tale impostazione: un danno esiste solo se la differenza netta tra costi e benefici è negativa. In assenza di prova che gli interessi di mora abbiano superato il vantaggio economico conseguito, non sussiste un danno reale e certo. Il motivo è quindi respinto, in parte perché irricevibile nella parte in cui introduce una nuova prospettazione del danno, e in parte perché infondato.
Motivi terzo, quarto e quinto nella causa C‑222/17 P
I motivi relativi all’ultra petita, ai diritti della difesa e alla motivazione sul periodo di risarcimento non sono esaminati nel merito, poiché si riferivano alla componente del risarcimento già eliminata in seguito all’accoglimento del motivo dell’Unione nella causa C‑174/17 P. La Corte li dichiara pertanto inoperanti.
Decisione finale e statuizione nel merito
Dopo aver annullato la parte della sentenza del Tribunale relativa alle spese di garanzia bancaria, la Corte statuisce definitivamente sul ricorso risarcitorio proposto da ASPLA e Armando Álvarez, respingendolo integralmente nella parte in cui mirava a ottenere il risarcimento di EUR 3.495.038,66 per il danno patrimoniale asseritamente subito a causa del superamento del termine ragionevole di giudizio. Sul piano delle spese, la Corte condanna ASPLA e Armando Álvarez a sopportare le spese delle impugnazioni e le proprie spese di primo grado, mentre l’Unione e la Commissione sostengono le rispettive spese secondo quanto indicato nel dispositivo.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- il danno da spese di garanzia bancaria non è automaticamente imputabile alla durata eccessiva del processo, se l’impresa avrebbe potuto interrompere la garanzia pagando l’ammenda;
- per gli interessi di mora, il richiedente deve dimostrare concretamente che il costo sopportato superi il beneficio finanziario ottenuto dalla disponibilità dell’importo dovuto;
- in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la prova del nesso causale e del danno reale e certo resta un requisito rigoroso e decisivo.
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