Corte di giustizia, Sentenza C-138/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018. — Unione europea contro Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne SA. — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora – Danno non patrimoniale. — Cause riunite C-138/17 P e C-146/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite due impugnazioni, ha escluso che il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause antitrust fosse la causa diretta delle spese di garanzia bancaria sostenute dalle imprese sanzionate. Ha ritenuto che tali spese dipendessero dalla scelta autonoma di mantenere la garanzia, potendo in ogni momento pagare l’ammenda. Ha invece respinto le censure relative al danno non patrimoniale e ha confermato il relativo risarcimento di EUR 5.000 per ciascuna società.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per durata eccessiva del processo: escluso il nesso causale tra il ritardo e le spese di garanzia bancaria; confermato il risarcimento del solo danno non patrimoniale
La questione giuridica
Nella causa C-138/17 P si discute se il Tribunale abbia correttamente riconosciuto un nesso di causalità diretto, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, tra la violazione del termine ragionevole di giudizio e le spese di garanzia bancaria sostenute dalle società. Nella causa C-146/17 P si controverte invece sulla portata del risarcimento del danno non patrimoniale, sul divieto di statuire ultra petita, sulla motivazione della sentenza e sulla compatibilità del ristoro riconosciuto con la giurisprudenza precedente e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Principio di diritto
In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione per durata eccessiva del procedimento, il danno consistente nelle spese di garanzia bancaria non è direttamente causato dal ritardo giudiziario quando l’impresa conserva in ogni momento la facoltà di revocare la garanzia e pagare l’ammenda: il danno deriva dalla scelta personale di mantenere la garanzia. La Corte annulla quindi il risarcimento patrimoniale riconosciuto dal Tribunale e respinge la relativa domanda; conferma invece il resto della sentenza, incluso il ristoro del danno non patrimoniale, respingendo l’impugnazione delle società.
Norme richiamate
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
Responsabilità dell’Unione per durata eccessiva del giudizio e spese di garanzia bancaria
La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne SA un risarcimento per la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause antitrust T-72/06 e T-79/06. La Corte affronta in particolare il tema del danno patrimoniale consistente nelle spese di garanzia bancaria e quello del danno non patrimoniale derivante dalla prolungata incertezza del procedimento.
Fatti e procedimento principale
Nel 2006 le due società avevano impugnato davanti al Tribunale la decisione della Commissione C(2005) 4634, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE in materia di sacchi industriali. Le ricorsi furono respinti nel 2011 e le impugnazioni alla Corte furono a loro volta respinte nel 2013. Nel 2014 le società proposero un’azione di risarcimento ex articolo 268 TFUE contro l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, lamentando i danni causati dall’eccessiva durata del processo davanti al Tribunale.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata del 10 gennaio 2017, condannò l’Unione a pagare:
- EUR 47.064,33 alla Gascogne a titolo di danno patrimoniale per le spese di garanzia bancaria;
- EUR 5.000 alla Gascogne Sack Deutschland e EUR 5.000 alla Gascogne a titolo di danno non patrimoniale;
- interessi compensativi e di mora secondo i criteri indicati nel dispositivo.
Questioni giuridiche sottoposte alla Corte
Nella causa C-138/17 P l’Unione contestava soprattutto l’esistenza di un nesso causale sufficientemente diretto tra la durata eccessiva del processo e le spese di garanzia bancaria. Sosteneva che il danno derivasse dalla scelta delle società di non pagare l’ammenda e di mantenere la garanzia, scelta che poteva essere revocata in qualsiasi momento.
Nella causa C-146/17 P le società sostenevano invece che il Tribunale:
- avesse errato nel negare un risarcimento più ampio per il danno non patrimoniale;
- avesse interpretato in modo errato la giurisprudenza della Corte sul rapporto tra durata eccessiva del processo e importo dell’ammenda;
- avesse leso il diritto a un ricorso effettivo e violato gli articoli 256, paragrafo 1, e 340, paragrafo 2, TFUE;
- fosse incorso in contraddizioni e in difetto di motivazione.
Normativa e precedenti richiamati
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 340, secondo comma, TFUE, sul risarcimento dei danni causati dalle istituzioni dell’Unione;
- l’articolo 268 TFUE, base dell’azione di responsabilità;
- l’articolo 61 dello Statuto, sulla possibilità per la Corte di statuire definitivamente;
- le pronunce precedenti sulle stesse cause antitrust, in particolare le sentenze del 26 novembre 2013, C-40/12 P e C-58/12 P;
- la giurisprudenza su nesso causale e spese di garanzia bancaria, in particolare Inalca e Cremonini/Commissione;
- la giurisprudenza su motivazione e motivazioni ultronee, nonché sulla competenza del Tribunale in materia di quantificazione del danno.
Ragionamento della Corte sul danno patrimoniale
La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il ricorrente deve provare un nesso di causa-effetto sufficientemente diretto, e che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno.
Applicando questo criterio, la Corte osserva che la costituzione della garanzia bancaria, così come il suo mantenimento, rientrano nella libera scelta dell’impresa interessata. Nessuna disposizione del diritto dell’Unione impedisce all’impresa di porre fine in qualsiasi momento alla garanzia e di pagare l’ammenda inflitta, se ciò diventa economicamente più conveniente. Pertanto, il danno costituito dalle spese di garanzia non deriva direttamente dal ritardo giudiziario, ma dalla decisione dell’impresa di mantenere la garanzia nonostante il prolungarsi del procedimento.
La Corte sottolinea inoltre che, al più tardi nel settembre 2009, la Gascogne sapeva o comunque non poteva ignorare che la durata del processo avrebbe superato ampiamente il termine da essa stesso considerato normale, sicché poteva riconsiderare la convenienza economica di mantenere la garanzia. Ne consegue che il ritardo non è la causa determinante del danno patrimoniale lamentato.
Ragionamento della Corte sul danno non patrimoniale
Quanto ai motivi delle società contro il rigetto parziale della domanda per danno non patrimoniale, la Corte li respinge in larga parte perché diretti contro motivazioni ultronee della sentenza del Tribunale e quindi inoperanti.
La Corte osserva inoltre che il Tribunale aveva spiegato in modo sufficiente:
- quali danni non patrimoniali fossero stati effettivamente provati;
- perché la sola constatazione della violazione del termine ragionevole non bastasse a ripararli integralmente;
- quali criteri avesse considerato per quantificare l’indennità di EUR 5.000 per ciascuna società.
La motivazione è dunque ritenuta sufficiente e non contraddittoria. La somma riconosciuta può essere bassa rispetto alle pretese, ma ciò non prova un vizio di motivazione né una contraddizione logica.
Dispositivo e conseguenze processuali
La Corte:
- annulla il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale, relativo al risarcimento del danno patrimoniale;
- respinge integralmente l’impugnazione delle società nella causa C-146/17 P;
- respinge la domanda di risarcimento patrimoniale delle società per EUR 187.571, relativa alle spese di garanzia bancaria oltre il termine ragionevole di giudizio;
- conferma il resto della pronuncia del Tribunale, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale.
Quanto alle spese, le società sono condannate a sopportare le spese dell’Unione nelle impugnazioni; le spese del primo grado restano a carico di ciascuna parte secondo quanto stabilito nel dispositivo.
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