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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-298/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018. — France Télévisions SA contro Playmédia e Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico – Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet – Obblighi di trasmissione. — Causa C-298/17

Giurisprudenza europea62017CJ0298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dal Conseil d’État francese, ha chiarito l'ambito soggettivo dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale. Un'impresa che offre semplicemente programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non è, per questo solo, un fornitore di rete di comunicazione elettronica. La direttiva non impedisce tuttavia agli Stati membri di estendere, nel rispetto del diritto dell'Unione, obblighi di trasmissione anche a operatori che distribuiscono contenuti televisivi via Internet senza gestire una rete. La quinta questione è stata ritenuta non necessaria, e le parti relative all'articolo 56 TFUE sono state dichiarate irricevibili per mancanza di collegamento sufficientemente precisato con una situazione transfrontaliera.

Obblighi di trasmissione: un servizio di streaming televisivo in diretta su Internet non è, per il solo fatto di offrire contenuti, un fornitore di rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale; gli Stati membri possono tuttavia imporre obblighi analoghi a tali operatori nel rispetto del diritto dell'Unione.

La questione giuridica

Se un'impresa che propone programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet debba essere qualificata, per ciò solo, come impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE; se, in caso negativo, uno Stato membro possa imporre obblighi di trasmissione anche a operatori che non forniscono reti ma offrono accesso a contenuti televisivi via Internet; e, in tale ipotesi, se debbano comunque applicarsi le condizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, nonché come vada valutata la condizione del "numero significativo" di utenti che utilizza la rete come mezzo principale di ricezione.

Principio di diritto

L'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale si applica solo alle imprese che forniscono una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico; un operatore che si limita a offrire la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non rientra in tale nozione. Tuttavia, la direttiva non osta a che uno Stato membro imponga, in base al proprio diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, obblighi di trasmissione anche a operatori che non forniscono reti di comunicazione elettronica ma distribuiscono contenuti televisivi via Internet; in tal caso, le condizioni specifiche dell'articolo 31, paragrafo 1, non sono imposte dal diritto dell'Unione per tali operatori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
  • Articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttiva 2002/21/CE
  • Articolo 2, lettere a) e m), direttiva 2002/21/CE
  • Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)
  • Articolo 2, direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 31, paragrafo 1, direttiva 2002/22/CE
  • Direttiva 2009/136/CE
  • Articolo 56 TFUE

Obblighi di trasmissione e streaming televisivo su Internet

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in una controversia tra France Télévisions SA, il CSA e Playmédia, relativa all'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. Il problema centrale è stabilire se un operatore che trasmette programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet possa essere assimilato a un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ai fini degli obblighi di trasmissione.

Fatti e procedimento principale

Playmédia propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su un sito Internet e ricava i propri introiti principalmente dalla pubblicità. Ritenendo di poter beneficiare della disciplina francese sugli obblighi di trasmissione, la società ha invocato l'articolo 34-2 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986. Il CSA, con decisione n. 2015-232 del 27 maggio 2015, ha ingiunto a France Télévisions di non opporsi alla ritrasmissione, da parte di Playmédia, dei propri programmi in streaming sul sito di quest'ultima. France Télévisions ha impugnato tale decisione sostenendo, in particolare, che non erano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale.

Normativa rilevante dell'Unione

La Corte richiama anzitutto il quadro normativo comune delle comunicazioni elettroniche delineato dalla direttiva quadro 2002/21/CE. In particolare:

  • il considerando 5, che impone di separare la disciplina dei mezzi di trasmissione da quella dei contenuti;
  • l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, che salva le misure nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione per obiettivi di interesse generale, inclusa la politica audiovisiva;
  • l'articolo 2, lettera a), che definisce le reti di comunicazione elettronica;
  • l'articolo 2, lettera m), che definisce la fornitura di una rete di comunicazione elettronica. Per la direttiva servizio universale, sono centrali il considerando 45 e l'articolo 31, paragrafo 1.

Prima questione: chi è un fornitore di rete di comunicazione elettronica?

La Corte afferma che l'attività consistente nel proporre la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su un sito Internet non rientra nella nozione di "fornitura di una rete di comunicazione elettronica". Il fatto che l'impresa utilizzi Internet come rete per offrire i propri contenuti non la trasforma in fornitore della rete stessa. La Corte sottolinea inoltre la distinzione tra infrastruttura di trasmissione e contenuto: un operatore che offre l'accesso a contenuti audiovisivi non fornisce una rete, ma utilizza una rete altrui per distribuire tali contenuti. Di conseguenza, l'articolo 31, paragrafo 1, non si applica a un'impresa come Playmédia solo perché trasmette programmi televisivi online.

Seconda, terza e quarta questione: possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi analoghi

La Corte rileva che la direttiva servizio universale non impedisce agli Stati membri di imporre, nel loro diritto interno e nel rispetto del diritto dell'Unione, obblighi di trasmissione diversi da quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 1, anche a imprese che non forniscono reti di comunicazione elettronica ma offrono contenuti televisivi in streaming e in diretta su Internet. Tale conclusione si fonda sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva quadro e il considerando 5 lasciano impregiudicate le misure nazionali in materia di contenuti e politica audiovisiva. Quanto al richiamo ad "altre disposizioni del diritto dell'Unione", la Corte osserva che il giudice del rinvio non ha precisato sufficientemente le norme invocate. Nell'ipotesi in cui si intendesse riferito all'articolo 56 TFUE, la Corte ricorda che le norme sulla libera prestazione dei servizi non si applicano, in linea di principio, a situazioni puramente interne, salvo che il giudice nazionale indichi un elemento di collegamento con il diritto dell'Unione. Nel caso di specie tale elemento non era stato illustrato, sicché la parte relativa all'articolo 56 TFUE è stata dichiarata irricevibile.

Quinta questione: il criterio del "numero significativo" di utenti

Poiché Playmédia non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, la Corte ritiene non necessario esaminare il criterio del "numero significativo" di utenti finali che utilizzano la rete come mezzo principale di ricezione dei servizi televisivi. In altri termini, tale condizione rileva per i fornitori di rete soggetti alla norma, ma non per operatori come quello controverso nel procedimento principale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE dev'essere interpretato nel senso che un'impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non deve, per ciò solo, essere considerata un'impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico;
  • le disposizioni della direttiva 2002/22/CE, come modificata, non ostano a che uno Stato membro imponga, in una situazione come quella del procedimento principale, un obbligo di trasmissione alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.

Principio affermato

Il principio di diritto è che la nozione di fornitore di rete di comunicazione elettronica, ai fini degli obblighi di trasmissione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, non comprende il soggetto che si limita a offrire contenuti televisivi in streaming e in diretta su Internet; tuttavia, il diritto dell'Unione non vieta agli Stati membri di assoggettare tali operatori a obblighi nazionali di trasmissione, purché compatibili con le norme dell'Unione applicabili.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheservizio universaleobblighi di trasmissioneservizi audiovisivilibera prestazione dei servizi

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