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Sentenza

Sentenza n. 9650/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento, - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 15 luglio 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 30 gennaio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202410508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1, con gli atti presupposti e consequenziali

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non abilitazione scientifica nazionale, nonché la relazione riassuntiva, i verbali della commissione, il verbale n. 1 del 30 gennaio 2024 relativo alle modalità e ai criteri di valutazione, il bando e i relativi allegati, deducendo vizi non ulteriormente esaminati dal Tribunale. Nel corso del giudizio, con dichiarazione notificata al Ministero e depositata il 21 aprile 2026, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e agli atti del giudizio.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato ritualmente proposta la rinuncia, rilevando che l'art. 84, comma 1, c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero resa in udienza. La rinuncia deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; il processo si estingue se le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono. Nel caso concreto la rinuncia era stata notificata alla controparte e il Ministero non aveva manifestato opposizione. Ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia

    La rinuncia è ammissibile se proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata o resa in udienza e viene notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 85 c.p.a.

    Concorre a disciplinare la dichiarazione giudiziale di estinzione del processo per rinuncia.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, purché la rinuncia provenga dalla parte personalmente o da un difensore munito di mandato speciale e sia depositata o resa in udienza nelle forme previste dalla legge.
  • La rinuncia al ricorso deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La rituale rinuncia al ricorso, non opposta dalle altre parti interessate alla prosecuzione, preclude l'esame nel merito degli atti impugnati e comporta l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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