Cassazione Civile, Ordinanza n. 28659/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su istanza di una società concessionaria incaricata della riscossione dei tributi locali per un comune. La società fallita ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa, sostenendo che la concessionaria non fosse legittimata a presentare l’istanza di fallimento perché la proroga dell’affidamento del servizio di riscossione sarebbe stata disposta in violazione delle norme di evidenza pubblica e quindi nulla o illegittima; da ciò la ricorrente faceva discendere anche l’illegittimità degli atti di accertamento tributario posti a fondamento del credito. Inoltre contestava che la Corte d’appello avesse riconosciuto la qualità di creditore alla concessionaria senza un effettivo accertamento del credito, anche incidentale, e deduceva infine l’erronea valutazione dello stato di insolvenza, con violazione delle norme sul fallimento, sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: i primi due contro la legittimazione della concessionaria e l’accertamento del credito; gli altri due contro la prova dell’insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il giudice deve compiere una delibazione incidentale sulla sussistenza del credito e sulla legittimazione del soggetto che richiede il fallimento; in tale verifica può e deve scrutinare incidenter tantum anche la conformità a legge dell’atto amministrativo di affidamento del servizio di riscossione, quando tale atto sia posto a fondamento della pretesa creditoria e quindi della legittimazione ad agire. Non si tratta infatti del diverso giudizio di annullamento dell’atto, riservato alla giurisdizione amministrativa, ma di un accertamento incidentale necessario ai fini della verifica dei presupposti fallimentari. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 25-bis, d.l. 203/2005
richiamato come norma rilevante per la proroga dell’affidamento del servizio di riscossione; la ricorrente ne deduceva la violazione per illegittimità della proroga.
L. 248/2005
citata come legge di conversione del d.l. 203/2005 nel contesto della disciplina dell’affidamento del servizio di riscossione.
art. 6 l.fall.
la Corte ribadisce che la legittimazione a chiedere il fallimento presuppone la qualità di creditore, da verificare mediante autonoma delibazione incidentale del credito e della sua riferibilità al soggetto istante.
art. 15 l.fall.
il giudizio prefallimentare consente un accertamento incidentale dei presupposti della domanda di fallimento, inclusa la verifica della legittimazione del creditore.
art. 5 l.fall.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di stato di insolvenza come presupposto del fallimento.
art. 2697 c.c.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di riparto dell’onere della prova circa insolvenza e credito.
art. 116 c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 52 d.lgs. 446/1997
citato quale norma del quadro nazionale che disciplina l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali.
comma 691 della L. 147/2013
citato quale disposizione rilevante nella disciplina dell’affidamento/proroga del servizio di riscossione.
Massime di principio
- Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, la qualità di creditore dell’istante non può essere data per scontata sulla sola base delle sue allegazioni: il tribunale deve compiere una delibazione incidentale sull’esistenza del credito, valutando anche le contestazioni del debitore.
- Se la legittimazione a chiedere il fallimento dipende da un atto amministrativo di affidamento o proroga del servizio posto a fondamento del credito, il giudice fallimentare può verificarne incidenter tantum la conformità a legge, senza invadere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’annullamento dell’atto.
- La distinzione tra annullamento dell’atto amministrativo e verifica incidentale della sua legittimità è decisiva: il primo spetta alla sede propria amministrativa ed è azionabile dai soggetti legittimati; la seconda è consentita al giudice ordinario quando sia necessaria per accertare un presupposto processuale o sostanziale della domanda di fallimento.
- L’accertamento dello stato di insolvenza e la prova dei relativi presupposti restano assorbiti quando venga meno la base della legittimazione dell’istante o l’accertamento del credito su cui la domanda di fallimento si fonda.
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