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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa su un appartamento gravato da mutuo fondiario e ipoteca. Un terzo ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere divenuto proprietario del bene per usucapione ventennale, deducendo di avere posseduto l'immobile in modo utile dal 1994 e richiamando anche un accordo raggiunto in mediazione con il debitore esecutato, poi omologato e trascritto, con cui sarebbe stato riconosciuto il suo possesso ad usucapionem. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che il termine ventennale non fosse maturato alla data della proposizione dell'opposizione e che l'accordo di mediazione non fosse opponibile al creditore ipotecario. In cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: 1) violazione delle norme su possesso e usucapione e sulla trascrizione, per sostenere l'opponibilità dell'usucapione all'esecuzione; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo al decorso del ventennio; 3) nullità della sentenza di primo grado per incompatibilità tra giudice della fase cautelare e giudice del merito; 4) omessa rilevazione della caducazione del pignoramento per erronea rinnovazione della trascrizione; 5) difetto di legittimazione dei cessionari del credito e mancata prova delle cessioni; 6) sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo originario per effetto delle cartolarizzazioni; 7) ultrapetizione nella valutazione del cosiddetto decreto di usucapione e del possesso utile; 8) erronea qualificazione dell'acquisto come derivativo anziché originario e illegittimo sindacato sul verbale di mediazione; 9) ulteriore violazione delle norme su possesso e usucapione per la valutazione del computo del ventennio, sostenendo un possesso ultratrentennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'usucapione e all'opponibilità dell'accordo di mediazione, affermando che il possesso utile a usucapire decorre solo dal momento in cui il ricorrente non era più proprietario del bene e che il termine va verificato fino alla data di proposizione dell'opposizione; ha inoltre ribadito che l'accordo conciliativo in mediazione non è opponibile al creditore ipotecario e non è equiparabile a una sentenza di accertamento dell'usucapione. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, tra cui quelli sulla nullità del primo grado, sulla trascrizione del pignoramento, sulla titolarità dei cessionari e sulla pretesa inesistenza del titolo esecutivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, per abuso del processo, anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    disciplina l'opposizione di terzo all'esecuzione, rimedio fondato sull'allegazione di un diritto del terzo sul bene pignorato incompatibile con l'espropriazione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata in presenza di impugnazione temeraria o abusiva

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare requisiti di chiarezza e sinteticità, pur non essendo stato dichiarato inammissibile nel caso concreto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 1140 c.c.

    richiamato in tema di possesso utile all'usucapione

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in tema di interversione e qualificazione del possesso

  • art. 1142 c.c.

    richiamato in tema di possesso continuato

  • art. 1143 c.c.

    richiamato in tema di successione nel possesso

  • art. 1146 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al computo del possesso

  • art. 1153 c.c.

    richiamato nei motivi sull'acquisto a titolo originario

  • art. 1158 c.c.

    norma centrale sull'usucapione ventennale

  • art. 1165 c.c.

    richiamato in combinazione con le norme sull'usucapione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del possesso utile e del decorso del termine

  • art. 2643, n. 12-bis, c.c.

    la trascrivibilità dell'accordo di mediazione non ne determina di per sé l'opponibilità al creditore ipotecario

  • art. 2644 c.c.

    l'opponibilità ai terzi dipende dal criterio della priorità della trascrizione

  • art. 2651 c.c.

    la sentenza di accertamento dell'usucapione è cosa diversa dall'accordo conciliativo e ha disciplina propria di trascrizione

  • art. 2668-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di trascrizioni e rinnovazioni, ma la doglianza è stata ritenuta fuori tema o nuova

  • art. 2668-ter c.c.

    la mancata o erronea rinnovazione della trascrizione del pignoramento determina estinzione anticipata del procedimento, da far valere davanti al giudice dell'esecuzione

  • art. 2659 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti formali della trascrizione

  • art. 2665 c.c.

    richiamato in tema di trascrizione e identificazione del bene/soggetti

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla legittimazione e interesse ad agire

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato per l'intervento in causa dei cessionari

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato sulla successione nel diritto controverso

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per la decisione secondo diritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sulla valutazione delle prove

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della sentenza di primo grado

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio processuale non dedotto con l'impugnazione si converte in giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il divieto di ultrapetizione

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in tema di nullità processuali, ma non decisivo nel caso concreto

  • art. 186-bis disp. att. c.p.c.

    riguarda le opposizioni agli atti esecutivi e non le opposizioni di terzo; l'eventuale violazione non integra nullità della sentenza, essendo deducibile con ricusazione

  • art. 52 c.p.c.

    la violazione dell'obbligo di astensione del giudice si fa valere con ricusazione

  • art. 474 c.p.c.

    il titolo esecutivo resta tale nonostante la cessione/cartolarizzazione del credito

  • art. 6, terzo comma, L. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato in tema di cartolarizzazione dei crediti e successione nel rapporto attivo

  • art. 1, primo comma, lett. b), L. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato in tema di operazioni di cartolarizzazione

  • art. 12, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    richiamato in tema di mediazione e trascrivibilità dell'accordo

Massime di principio

  • L'accordo conciliativo raggiunto in mediazione, anche se trascritto, non è opponibile al creditore ipotecario quando pretenda di valere come accertamento dell'usucapione del bene pignorato, perché non è equiparabile alla sentenza di accertamento dell'usucapione e, comunque, l'usucapione non estingue l'ipoteca.
  • Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il giudice deve verificare l'esistenza del diritto del terzo alla data in cui l'opposizione è proposta; il possesso utile a usucapire decorre solo da quando il soggetto non è più titolare del diritto di proprietà.
  • Il possesso ad usucapionem presuppone un esercizio uti dominus da parte di chi non sia già proprietario del bene; il periodo in cui l'occupante era ancora proprietario non può essere computato ai fini del termine ventennale.
  • Le questioni sulla legittimazione o titolarità del credito esecutato da parte del creditore o del cessionario integrano, se dedotte dal soggetto passivo dell'esecuzione, opposizione all'esecuzione e non sono deducibili dal terzo opponente che faccia valere un proprio diritto prevalente.
  • La mancata deduzione in appello di un vizio processuale rilevabile d'ufficio comporta la formazione del giudicato interno sulla questione e preclude il rilievo officioso in cassazione.
  • La violazione dell'obbligo di astensione del giudice, ove configurabile, non determina di per sé nullità della sentenza, ma va fatta valere con gli strumenti propri della ricusazione, nei limiti del regime processuale applicabile.
  • La caducazione del pignoramento per mancata o erronea rinnovazione della trascrizione è una questione propria del giudice dell'esecuzione e non rientra nel thema decidendum dell'opposizione di terzo, che riguarda soltanto la titolarità del diritto sul bene.
  • Le operazioni di cartolarizzazione determinano una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e nel credito azionato, ma non incidono sull'entità o sulla qualità dell'obbligazione del debitore, che resta quella risultante dal titolo originario.
  • Un ricorso per cassazione fondato in larga parte su doglianze manifestamente infondate o inammissibili può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveMutuoMediazioneTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàAbuso del diritto

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