Circolare numero 172 del 16-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riporta due fac-simile di processo verbale di accertamento di illecito amministrativo INPS: uno relativo alla denuncia contributiva mensile e uno relativo alle denunce individuali mod. 01/M. In entrambi i casi si descrive la condotta contestata, la sanzione applicabile, la possibile responsabilità per concorso o solidarietà, nonché le modalità di pagamento in misura ridotta e i termini per presentare scritti difensivi e chiedere audizione.
Modello di processo verbale per illecito amministrativo INPS su denunce contributive e mod. 01/M tardive o irregolari
Modello di processo verbale di accertamento di illecito amministrativo INPS
La circolare contiene due fac-simile di verbale INPS per la contestazione di illeciti amministrativi in materia contributiva e previdenziale. I modelli sono predisposti per essere compilati con i dati del trasgressore, della ditta o ente interessato, della violazione accertata, della sanzione e delle modalità di opposizione o pagamento.
Ambito di applicazione
Il primo modello riguarda la denuncia contributiva mensile presentata oltre il termine fissato oppure non corretta dopo diffida. Il secondo concerne le denunce individuali mod. 01/M dei lavoratori occupati nell'anno solare, anch'esse tardive o non regolarizzate a seguito di diffida.
Violazioni contestabili
Nel primo schema viene descritto il caso del soggetto che, nella qualità di titolare, legale rappresentante, socio accomandatario o altra qualifica analoga, presenta la denuncia contributiva oltre la scadenza oppure non provvede, entro il termine assegnato, alla correzione di dati errati o incompleti rilevati nella denuncia del mese di riferimento. Nel secondo schema viene contestata la tardiva presentazione delle denunce individuali mod. 01/M oppure la mancata rettifica delle denunce errate o incomplete dopo diffida.
Sanzioni amministrative
Per la denuncia contributiva mensile il verbale richiama l'art. 30 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843, che prevede una sanzione di Lire 50.000 per ogni lavoratore interessato. Il modello riporta anche le riduzioni previste in caso di ritardo contenuto: Lire 12.500 per le denunce presentate entro cinque giorni dalla scadenza e Lire 25.000 per quelle presentate tra il sesto e il decimo giorno.
Per le denunce individuali mod. 01/M viene invece indicata la sanzione amministrativa di Lire 10.000 per ogni lavoratore interessato, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 352/1978, convertito nella Legge n. 467/1978. In entrambi i modelli l'importo complessivo viene da compilare in concreto in base al numero dei lavoratori coinvolti.
Responsabilità per concorso e solidarietà
I fac-simile contemplano l'eventuale responsabilità di ulteriori soggetti. In caso di concorso nel fatto illecito, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 689/1981, i soggetti indicati soggiacciono in proprio al pagamento della stessa sanzione. In caso di solidarietà, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, la società, l'ente o l'impresa è tenuta al pagamento in alternativa al trasgressore, con diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.
Pagamento in misura ridotta
Entrambi i modelli avvisano che, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è possibile effettuare il pagamento liberatorio entro 60 giorni dalla notifica del verbale. L'importo ridotto corrisponde alla terza parte della sanzione massima edittale e deve essere versato tramite l'accluso bollettino di conto corrente postale intestato alla Sede INPS competente, per l'importo complessivo indicato nel verbale, comprensivo delle sanzioni ridotte e delle spese di procedura.
Scritti difensivi e richiesta di audizione
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689/1981, gli interessati possono presentare entro 30 giorni dalla notifica scritti difensivi e documenti esenti da bollo, oltre a chiedere di essere sentiti dall'autorità competente. Nel primo modello la richiesta è indirizzata al Direttore della Sede Provinciale INPS, mentre nel secondo è indirizzata all'Ispettorato del Lavoro competente.
Notifica del verbale
Il testo include infine la relata di notifica, predisposta per attestare l'avvenuta comunicazione dell'atto da parte del funzionario addetto dell'INPS ai soggetti interessati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Punti principali
Oggetto dei verbali di accertamento
I testi forniscono modelli standard di processo verbale per contestare due diverse violazioni: la presentazione tardiva della denuncia contributiva relativa a un mese dell'anno e la mancata regolarizzazione di dati errati o incompleti dopo diffida, nonché la presentazione tardiva o non corretta delle denunce individuali mod. 01/M riferite ai lavoratori occupati nell'anno solare.
Sanzioni amministrative previste
Per la denuncia contributiva mensile è indicata la sanzione amministrativa dell'art. 30 della Legge 21.12.1978, n. 843, pari a Lire 50.000 per ogni lavoratore interessato, con riduzioni a Lire 12.500 o Lire 25.000 nei casi di ritardo rispettivamente entro cinque giorni o tra sei e dieci giorni dalla scadenza. Per le denunce individuali mod. 01/M è prevista la sanzione dell'art. 4 del D.L. n. 352/1978 convertito in Legge n. 467/1978, pari a Lire 10.000 per ogni lavoratore interessato.
Responsabilità di altri soggetti
I modelli prevedono l'indicazione di eventuali responsabili ulteriori della violazione. È richiamata la responsabilità per concorso ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 689/1981, con pagamento in proprio della stessa sanzione da parte dei soggetti coinvolti, e la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, con obbligo alternativo di pagamento in capo alla società, ente o impresa e diritto di regresso verso l'autore della violazione.
Pagamento in misura ridotta
Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso entro 60 giorni dalla notifica del verbale il pagamento liberatorio di una somma ridotta pari alla terza parte della sanzione massima edittale. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Sede INPS competente, per l'importo complessivo indicato nel verbale, comprensivo di sanzioni ridotte e spese di procedura.
Difese e richiesta di audizione
Entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale, gli interessati possono trasmettere scritti difensivi e documenti, esenti da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dall'autorità competente. Nel primo modello l'istanza è rivolta al Direttore della Sede Provinciale INPS; nel secondo all'Ispettorato del Lavoro competente.
Notifica del verbale
Entrambi i fac-simile includono la relata di notifica, con indicazione del funzionario addetto dell'INPS che provvede alla notifica del verbale ai soggetti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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