Cassazione Penale, Sentenza n. 14871/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di Dai Caiping a Prato, anche con applicazione del braccialetto elettronico. La difesa deduceva vizio di motivazione e contraddittorietà (art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)), lamentando omissione di valutazione della documentazione comprovante attività lavorativa inframuraria, omissione di valutazione della donazione a favore della Comunità di San Patrignano e carenza di specificità circa il presunto inserimento del ricorrente in un contesto illecito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che nel frattempo è divenuta irrevocabile e concretamente eseguibile una sentenza di condanna (la Corte di appello aveva ridotto la pena a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 19.000 euro di multa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90). Per la Corte, la definitiva esecutività del titolo di condanna fa venir meno la funzione servente delle misure cautelari personali e rende ontologicamente incompatibile la prosecuzione del sindacato cautelare; quindi l'impugnazione cautelare (appello avverso il rigetto della sostituzione della misura) è inammissibile. Quanto alle spese, il Collegio aderisce all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria: pertanto è stata dichiarata l'inammissibilità senza condanna alle spese e senza sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per indicare il rito davanti al Tribunale del riesame; contestualizza l'atto di impugnazione originario contro la misura cautelare.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p.
Motivi di cassazione richiamati dalla difesa (carenza di motivazione e contraddittorietà); la Corte valuta però l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse e non entra nel merito dei rilievi di motivazione.
art. 125 comma 3 c.p.p.
Richiamato come riferimento processuale in relazione alla motivazione; la Corte non ha valutato il merito dei rilievi motivazionali in ragione della sopravvenuta irrevocabilità della condanna.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in ordine alle prove documentali; la Corte ha ritenuto irrilevante la valutazione di tali elementi alla stregua della sopravvenuta esecutività della sentenza di condanna.
art. 599-bis c.p.p.
Norma applicata dalla Corte d'Appello che ha ridotto la pena; la decisione di riduzione ha prodotto il titolo esecutivo definitivo che ha reso priva di interesse la prosecuzione del sindacato cautelare.
art. 73 DPR 309/90
Norma sostanziale che definisce il reato per cui è stata inflitta la condanna (traffico di sostanze stupefacenti); rilevante solo per indicare la natura della condanna che ha reso esecutiva la pena.
art. 616 c.p.p.
Richiamato in ordine alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte, seguendo orientamento delle Sezioni Unite, ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse non comporti condanna alle spese ai sensi di questo articolo.
Massime di principio
- Quando interviene una sentenza di condanna divenuta irrevocabile e concretamente eseguibile, la funzione 'servente' delle misure cautelari personali viene meno e l'impugnazione cautelare avverso la custodia cautelare diventa inammissibile.
- La sopravvenuta irrevocabilità del titolo esecutivo, anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso, può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare perché apre la fase esecutiva incompatibile con il sindacato cautelare.
- Se l'inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) tende a escludere la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a suo carico.
- I rilievi di carenza o contraddittorietà della motivazione possono diventare irrilevanti se, nel frattempo, è sopravvenuta una causa che elimina l'interesse a ottenere la decisione (es. titolo esecutivo definitivo).
- Per evitare il rischio di inutilità dell'impugnazione cautelare, è opportuno valutare tempestivamente ogni azione difensiva alternativa prima che si consumi la fase che può generare un titolo esecutivo definitivo (es. esito d'appello irrevocabile).
- Nelle difese contro le misure cautelari, documentazione nuova o circostanze attenuanti vanno segnalate e valorizzate con tempestività nelle sedi competenti, poiché la successiva definitivezza di una condanna può rendere privo di efficacia qualsiasi sindacato cautelare successivo.
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